052U1101
052U1101
Inclusione dell'abitato di Bagnoregio (Viterbo) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952 n. 1101)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 5 febbraio 1952, n. 1418 /271;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Bagnoregio, in provincia di Viterbo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1952 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 106. - CARLOMAGNO