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052U1065

IT - DPR

052U1065

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 aprile 1952 n. 1065)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e data ai seguenti Accordi conclusi a Quito, tra l'Italia e l'Equatore, il 12 maggio e 12 dicembre 1951:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo di pagamento;
c) Scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 12 dicembre 1951 conformemente a quanto stabilito con scambio di Note effettuato a Quito il 12 dicembre 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 9 aprile 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 11. - CARLOMAGNO

Art. 1

Accordo commerciale italo-equatoriano
Il Governo d'Italia e il Governo dell'Equatore, animati dal
desiderio di consolidare le buone e strette relazioni di amicizia, esistenti tra i due Paesi, e di facilitare lo sviluppo dei loro intercambi commerciali, hanno concordato di stipulare un Accordo Commerciale ed un Accordo di Pagamento.
A tal fine il Presidente della Repubblica d'Italia ha concesso i
Pieni Poteri al dott. Riccardo MOSCATI, inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario in Equatore, e il Presidente della Repubblica dell'Equatore al dott. L. NEFTALI PONCE, Ministro degli Affari Esteri, i quali dopo averli esaminati e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto e sottoscrivono i seguenti articoli:
Art. 1
Le Alte Parti contraenti convengono di concedersi reciprocamente il
trattamento incondizionato e illimitato della nazione piu' favorita per quello che concerne i diritti di dogana e i diritti accessori, le condizioni di pagamento dei diritti e tasse, sia per l'importazione che per l'esportazione, il deposito di merci nei magazzini doganali, i metodi di verifica e di analisi e la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe e dei regolamenti ed ogni altra formalita' o gravante cui potranno essere soggette le operazioni di dogana.
In conseguenza, rispetto alle precitate materie:
a) I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio di una delle Alte Parti contraenti non saranno, alla importazione nel territorio dell'altra Parte sottoposti a diritti, tasse o gravami diversi o piu' elevati, ne' a norme o formalita' diverse o piu' onerose di quelle a cui sono o potranno essere soggetti i prodotti similari originari e provenienti da un qualsiasi terzo Paese.
b) I prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti dal territorio di una delle Alte Parti contraenti non saranno, alla esportazione verso il territorio dell'altra Parte, sottoposti a diritti, tasse o gravami diversi o piu' elevati di quelli a cui sono o potranno essere soggetti i medesimi prodotti destinati al territorio di un qualsiasi terzo Paese.
c) I vantaggi, favori, privilegi o esenzioni che sono accordati o
che verranno accordati da una delle Alte Parti continenti ai prodotti naturali o fabbricati, originari e provenienti da un terzo Paese o destinati a un terzo Paese e, saranno applicati immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari originari e provenienti dal territorio dell'altra Parte o destinati al territorio dell'altra Parte.

Art. 2

Art. 2
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non sono
applicabili:
a) ai favori speciali che ciascuno dei due Paesi contraenti abbia
accordato o accordera' ai Paesi limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;
b) ai vantaggi accordati in virtu' di una Unione doganale o di
una Zona di libero scambio di cui una delle due Parti contraenti possa divenire membro, ivi compresi gli Accordi provvisori necessari per giungere a tali Unioni o Zone;
c) ai vantaggi speciali che la Repubblica italiana abbia
accordato o che accordera' in avvenire alla Repubblica di San Marino, alla Citta' del Vaticano e ai territori aventi Stati giuridici speciali internazionalmente riconosciuti.

Art. 3

Art. 3
Le due Parti Contraenti, si concederanno il trattamento piu'
favorevole possibile nella reciproca concessione delle autorizzazioni di importazione e di esportazione, concessione che verra' effettuata in base alle modalita' tecniche previste dalle disposizioni vigenti in materia in ciascuno dei due Paesi.

Art. 4

Art. 4
Il Governo equatoriano autorizzera' l'esportazione verso l'Italia delle merci, originarie e provenienti dall'Equatore, indicate nella tabella A, annessa al presente Accordo; da parte sua il Governo italiano autorizzera' l'importazione in Italia di dette merci.

Art. 5

Art. 5
Il Governo italiano autorizzera' l'esportazione verso l'Equatore
delle merci, originarie e provenienti dall'Italia, indicate nella tabella B, annessa al presente Accordo; da parte sua il Governo equatoriano autorizzera' l'importazione in Equatore di dette merci.

Art. 6

Art. 6
Previa intesa fra i due Governi, durante la validita' del presente Accordo, potranno essere esportate od importate da una Parte e dall'altra rispettivamente anche merci non indicate nelle citate tabelle A e B.

Art. 7

Art. 7
Le merci originarie e provenienti dall'Italia da importare in
Equatore e le merci originarie e provenienti dall'Equatore da importare in Italia saranno fatturate in dollari U.S.A.

Art. 8

Art. 8
I pagamenti relativi agli scambi commerciali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 saranno regolati conformemente alle disposizioni dell'Accordo di pagamento firmato in data di oggi.

Art. 9

Art. 9
Il presente Accordo avra' validita' di tre anni a partire dalla
data dello scambio delle ratifiche, e potra' essere rinnovato per tacita riconduzione per ulteriori periodi di un anno, a meno che esso non sia denunciato da uno dei due Governi, con preavviso di tre mesi dalla data della sua scadenza.

Art. 10

Art. 10.
Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana e in lingua
spagnola.
In fede di che hanno firmato e apposto i loro sigilli al presente Accordo, in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi i testi essendo ugualmente validi agli effetti della loro interpretazione ed applicazione, in Quito il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 1951.
Per l'Italia Per l'Equatore
RICCARDO MOSCATI L. NEFTALI PONCE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accordo-Tabella A

TABELLA A
Tabella delle merci equatoriane importabili in Italia
Caffe in grani
Cacao in grani
Semi oleosi
Legnami duri
Corozo
Chinina
Pelli crude non buone da pellicceria
Gomma elastica naturale
Legno di balsa.

Accordo-Tabella B

TABELLA B
Tabella delle merci italiane esportabili in Equatore
Conserve alimentari
Frutta secca
Vini e vermut
Olio di oliva alimentare
Filati e tessuti di lino, di cotone, di canapa e di juta
Cotone idrofilo, antisettico, sterilizzato e cotone medicato in gene- rale
Filati cucirini di cotone
Corde, cordicelle e cordoni
Cinghie di cotone, di canapa e di altre fibre vegetali o miste per macchine
Calze e calzini di cotone
Oggetti cuciti di cotone
Tessuti e feltri di lana per litografia e per filtri
Filati, tessuti e manufatti di lana
Seta tratta greggia
Filati di seta da cucire, da ricamare e simili
Tessuti misti di seta e fibre artificiali
Filati, tessuti e manufatti di fibre artificiali
Fili e cavi di rame e sue leghe, rivestiti di carta, cotone, caucciu' ,
gomma o di qualsiasi materiale isolante che non sia seta o lana Coltellerie
Posaterie di metallo
Lavori di alluminio e sue leghe
Macchine utensili
Macchine agrarie
Macchine per l'industria dolciaria
Macchine per l'industria alimentare e macchine per la fabbricazione di pasta alimentare
Macchine per la filatura e la tessitura
Macchine per la fabbricazione di vetri e specchi
Macchine centrifughe e separatori
Macchine per la industria chimica
Presse, pompe e motopompe
Motori e generatori elettrici
Macchine per la fabbricazione dei materiali edilizi e stradali
Contatori per acqua, gas ed elettricita'
Macchine da cucire, ricamare e simili, anche per uso domestico
Macchine da scrivere
Macchine calcolatrici e registratori di cassa
Macchine grafiche
Macchine per la cinematografia
Macchine ed apparecchi per riscaldare e raffreddare
Macchine per la industria conciaria
Macchine per la lavorazione della carta e cartone
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra
Macchine non nominate e parti di macchine non nominate
Cuscinetti di ogni specie e loro parti
Autoveicoli
Motocicli
Velocipedi
Materiale elettrico di installazione
Materiale telefonico
Materiale elettrico in genere
Trasformatori elettrici
Materiale ferroviario
Utensili e strumenti per arti, mestieri e per l'agricoltura
Chiodami bulloneria e affini
Strumenti scientifici
Strumenti per chirurgia
Occhiali e cannocchiali
Barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello di acqua Strumenti di precisione in genere
Marmo e alabastro greggi e lavorati
Zolfo greggio e raffinato
Prodotti delle industrie ceramiche
Vetri e cristalli
Lavori in pelle e cuoio
Cavi e conduttori elettrici
Lavori di gomma
Acido citrico
Acido tartarico e cremore di tartaro
Sali di cromo
Ossido e biossido di antimonio
Colla di qualsiasi genere
Disinfettanti di qualsiasi forma
Fosforo amorfo e fosforo sexquisolfuro
Insetticidi
Preparazioni farmaceutiche
Specialita medicinali
Saccarina
Alcaloidi, glucositi e loro sali
Prodotti chimici altri
Strumenti musicali
Cloches e cappelli
Berretti
Bottoni di ogni genere
Ombrelli
Balocchi
Spazzole
Pennelli
Pellicole cinematografiche non impressionate
Pellicole cinematografiche impressionate
Prodotti dell'artigianato
Succo di agrumi
Liquirizia e succo di liquirizia
Formaggio
Liquori
Olio di mandorla
Concentrato di pomodoro
Pomodori pelati

Art. 1

Accordo di pagamento italo-equatoriano
Il Governo d'Italia e il Governo dell'Equatore convengono di
stipulare il seguente Accordo di Pagamento:
Articolo 1
L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al nome del Banco Centrale
dell'Equatore un conto in dollari USA infruttifero di interessi, a credito del quale sara' portato il controvalore di tutte le somme destinate a regolare i pagamenti che le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare in Equatore conformemente al presente Accordo.
Il Banco Centrale dell'Equatore aprira' al nome dell'Ufficio
italiano dei Cambi un conto in dollari USA infruttifero di interessi, a credito del quale sara' portato il controvalore di tutte le somme destinate a regolare i pagamenti che le persone fisiche o giuridiche residenti in Equatore dovranno effettuare in Italia conformemente al presente Accordo.
I due conti summenzionati si compenseranno reciprocamente. Ciascuno
dei due Istituti, per il debito del conto aperto al proprio nome, ordinera' i pagamenti in favore dei creditori dell'altro Paese mediante ordini di pagamento espressi in dollari USA.

Art. 2

Articolo 2
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai pagamenti
relativi:
1° alle forniture di merci di origine italiana ed equatoriana
indicate negli articoli 4, 5 e 6 dell'Accordo commerciale;
2° alle spese accessorie all'intercambio commerciale ivi compresi
noli marittimi e assicurazioni quando tali servizi siano prestati rispettivamente da bandiera e da impresa italiana o equatoriana;
3° alle spese di soggiorno e di studio in conformita' alle
disposizioni vigenti in ciascun Paese;
4° alle rimesse degli emigrati che attuino secondo programmi di emigrazione collettiva accettati e sotto gli auspici di entrambi i Governi;
5° alle somme dovute ad altri titoli che saranno concordati tra le Alte Parti.

Art. 3

Articolo 3
I documenti relativi ai pagamenti di cui all'art. 2 dovranno essere
stilati in dollari USA.
I versamenti ed i pagamenti agli aventi diritto saranno effettuati in ciascuno dei due Paesi nella moneta nazionale ed in conformita' alle disposizioni generali vigenti in materia in ognuno di essi.

Art. 4

Articolo 4
Qualora durante il periodo di esecuzione del presente Accordo il
saldo risultante dalla compensazione dei due conti superasse l'ammontare di 150.000 dollari:
- l'Istituto creditore avra' la facolta' di richiedere il
pagamento per contanti in dollari USA dell'intera eccedenza e di sospendere nel frattempo l'esecuzione degli ordini di pagamento che sara' ripresa a mano a mano che si formeranno disponibilita' nel conto della parte debitrice;
- l'Istituto debitore sara' tenuto a rimborsare per contanti in dollari USA l'intera eccedenza ed avra' la facolta' di sospendere nel frattempo l'emissione di ulteriori ordini di pagamento che sara' ripresa a mano a mano che si formeranno disponibilita' nel proprio conto.
Il saldo creditore risultante dalla compensazione dei due conti
dopo ogni sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, dovra' essere regolato per intero, entro trenta giorni, dalla Parte debitrice mediante cessione di dollari USA pagabili su New York.

Art. 5

Articolo 5
Il saldo creditore risultante alla data di scadenza del presente
Accordo dovra' essere regolato per intero dalla Parte debitrice entro sessanta giorni mediante cessione di dollari USA pagabili su New York.

Art. 6

Articolo 6
Il Banco Centrale dell'Equatore e l'Ufficio italiano dei Cambi si metteranno d'accordo sulle modalita' tecniche necessarie per l'applicazione del presente Accordo.

Art. 7

Articolo 7
Il presente Accordo di pagamento entrera' in vigore alla data dello
scambio delle ratifiche dell'Accordo commerciale ed avra' la medesima durata dell'Accordo commerciale in pari data di cui esso e' complemento.

Art. 8

Articolo 8
Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua
spagnuola.
In fede di che hanno firmato e apposto i loro sigilli al presente Accordo, in due esemplari, italiano e spagnuolo, entrambi i testi essendo ugualmente validi agli effetti della loro interpretazione ed applicazione, in Quito il giorno 12 maggio dell'anno 1951.
Per l'Italia Per l'Equatore
RICCARDO MOSCATI L. NEFTALI PONCE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Scambi Lettere

LEGAZIONE D'ITALIA
IN EQUATORE
n. 611
Quito, li' 12 maggio 1951
Signor Ministro,
Al fine di chiarire la portata dell'art. 3 dell'Accordo commerciale
il cui testo viene sottoscritto in pari data dai nostri due Governi, il Governo italiano, d'accordo con il Governo equatoriano, precisa che tale articolo fa salve le disposizioni della legge sui cambi, emanata dal Governo equatoriano in data 30 novembre 1950, che si riferiscono alle modalita' da seguire per l'importazione in Equatore delle merci indicate nella categoria C prevista dalla predetta legge.
Ho l'onore di pregare V. E. di volermi comunicare l'Accordo del
Governo dell'Equatore sul contenuto della presente nota.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovare a V. E. le assicurazioni
della mia piu' alta e piu' distinta considerazione.
RICCARDO MOSCATI
A Sua Eccellenza
il dott. Don NEFTALI PONCE
Ministro degli Affari Esteri - QUITO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Traduzione
REPUBBLICA DELL'EQUATORE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
n. 23 DDC 2
Quito, li' 12 maggio 1951
Signor Ministro,
Ho l'onore di riferirmi alla odierna nota n. 611, con la quale
Vostra Eccellenza si degna comunicarmi che, al fine di chiarire la portata dell'art. 3 dell'Accordo Commerciale italo-equatoriano, oggi sottoscritto, il Governo italiano, d'accordo con quello equatoriano, precisa che tale articolo fa salve le disposizioni della legge sui cambi, emanata dal mio Governo il 30 novembre 1950, relativa, all'importazione in Equatore delle merci della lista C cui si riferisce la predetta legge.
Nella citata comunicazione, Vostra Eccellenza si degna chiedermi se
il Governo dell'Equatore e' d'accordo con la precisazione formulata dal Governo italiano.
In risposta ho il pregio di assicurare Vostra Eccellenza che il mio
Governo concorda con tale punto.
Approfitto dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i
sentimenti della mia piu' alta e distinta considerazione.
NEFTALI PONCE
A Sua Eccellenza
il Signor Don RICCARDO MOSCATI
inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario
d'Italia - QUITO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Traduzione
LEGAZIONE D'ITALIA
IN EQUATORE
n. 612
Quito, li' 12 maggio 1951
Signor Ministro,
In relazione agli accordi conclusi in data di oggi tra i nostri due
Paesi, ho l'onore di confermarLe che per il periodo di validita' di detti Accordi l'Italia accordera' all'Equatore un contingente annuo di importazione di caffe' di quintali metrici ventimila.
Nel caso in cui tale limite venga raggiunto, il Governo italiano si
riserva di esaminare l'opportunita' di aumentare il predetto contingente in rapporto all'andamento delle esportazioni italiane verso l'Equatore.
Voglia gradire, Eccellenza, l'assicurazione della mia piu' alta e distinta considerazione.
RICCARDO MOSCATI
A Sua Eccellenza
il dott. Don NEFTALI PONCE
Ministro degli Affari Esteri - QUITO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
REPUBBLICA DELL'EQUATORE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
n. 24 DDC 2
Quito, li' 12 maggio 1951
Signor Ministro,
ho l'onore di riferirmi alla nota odierna n. 612, con la quale
Vostra Eccellenza si degna comunicarmi che, per il periodo di validita' dell'Accordo commerciale e dell'Accordo di pagamento oggi sottoscritti, l'Italia accordera' all'Equatore, un contingente annuo di importazione di caffe' di quintali metrici ventimila.
In tale nota, Vostra Eccellenza, mi informa anche, che qualora
detto limite venga raggiunto, il Governo italiano si riserva di esaminare l'opportunita' di aumentare il predetto contingente di caffe' in rapporto all'andamento delle esportazioni italiane verso l'Equatore.
Mi compiaccio manifestare a Vostra Eccellenza che il mio Governo
concorda con queste risoluzioni adottate da quello italiano in relazione agli accordi bilaterali sottoscritti in data odierna.
Approfitto di questa occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza i sentimenti della mia piu' alta e distinta considerazione.
NEFTALI PONCE
A Sua Eccellenza
il Signor Don RICCARDO MOSCATI
Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario
d'Italia - QUITO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
REPUBBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
No. 66-DCC/CL
Parte di provvedimento in formato grafico
LEGAZIONE D'ITALIA
IN EQUATORE
N. 1675
Quito, 12 dicembre 1951
Signor Ministro,
In riferimento alla cortese nota di Vostra Eccellenza N. 66-DCC/CL in data odierna, La ringrazio per quanto si e' compiaciuta comunicarmi e mi onoro dichiararLe che, in attesa dello scambio delle ratifiche, anche il mio Governo considera temporaneamente in vigore a decorrere da oggi, 12 dicembre, e per un periodo di sei mesi, l'Accordo commerciale e quello di pagamento, firmati dall'Italia e dall'Equatore il 12 maggio 1951.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta e
piu' distinta considerazione.
RICCARDO MOSCATI
A Sua Eccellenza
Il Signor Dottor Don Neftali PONCE
Ministro degli Affari Esteri - QUITO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
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