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052U1064

IT - DPR

052U1064

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di usi civici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1952 n. 1064)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore dei presente decreto, le potesta' amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero dell'agricoltura e foreste sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.
Fino a quando le Province, nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.

Art. 2

Le Giunte provinciali esercitano, a norma dell'articolo 48, n. 5 dello Statuto, le attribuzioni di vigilanza e di tutela gia' spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 .

Art. 3

Il personale in servizio presso il Commissariato degli usi civici che non appartenga all'ordine giudiziario e' posto in posizione di comando presso le Amministrazioni provinciali interessate a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, primo comma. Nei riguardi di detto personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 89 e 90 del decreto 30 giugno 1951, n. 574, intendendosi sostituite alla Regione le Amministrazioni provinciali interessate.

Art. 4

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 17 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - ZOLI - PELLA - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 14. - CARLOMAGNO
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