Monitoring Gesetzessammlung

052U1025

IT - DPR

052U1025

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952 n. 1025)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , e successive modificazioni; Visto l' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 216 ; Viste le proposte fatte dal Comitato speciale del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro ad interim per il tesoro; Decreta:

Art. 1

I contributi dovuti per l'anno 1951 al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 , sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo:
1) 1,97 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
2) 0,56 per cento per i lavoratori che siano soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e ai quali non siano applicabili le norme di cui alla legge 7 dicembre 1949, n. 904 ;
3) 0,46 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
4) 0,64 per cento per i lavoratori soggetti all'obbligo della iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
5) 2,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
6) 3,22 per cento per i lavoratori soggetti alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

Art. 2

Con effetto dal periodo di paga corrente alla data del 1 gennaio 1951 e fino all'inizio del periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1951 i contributi di cui ai numeri 5 e 6 dell'articolo precedente dovuti al "Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali", per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, sono fissati nelle seguenti misure:
1) 0,99 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
2) 5,22 per cento per i lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 3. - CARLOMAGNO
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