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055U1522

IT - DPR

055U1522

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'Ente Nazionale di Unificazione - UNI - ed approvazione del relativo statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1955 n. 1522)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 12 del Codice civile ; Vista la legge n. 1078 del 3 novembre 1954 , con la quale l'Ente Nazionale per l'applicazione dell'Industria - UNI - riconosciuto con regio decreto del 18 luglio 1930, n. 1107 , e' stato soppresso; Vista la domanda in data 31 ottobre 1954, con la quale il presidente dell'Associazione denominata Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, in vista dei poteri conferitigli dall'atto costitutivo - rogito in Milano il 26 gennaio 1953, notar Pietro Maissen, rep. n. 163514, raccolta n. 6989 - richiede che venga conferita la personalita' giuridica all'Associazione medesima; Visto lo schema dello statuito proposto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Articolo unico

E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente Nazionale di Unificazione - UNI - con sede in Milano, e ne e' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto, composto di 43 articoli, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 settembre 1955 GRONCHI CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 marzo 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 73. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 1

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione - UNI
Art. 1.
(Definizioni e compiti)
L'Ente Nazionale di Unificazione UNI e' un'Associazione con sede in Milano avente lo scopo di unificare norme e prescrizioni generali interessanti sia la produzione sia il suo esito, di definire tipi unificati di materiali, di oggetti, di strumenti e di organi di macchine, di promuovere la diffusione e l'adozione delle norme unificate. E' escluso ogni fine di lucro.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'UNI provvede a:
a) elaborare progetti e tabelle di unificazione secondo le norme del presente statuto ed a curarne la pubblicazione e la diffusione;
b) costituire archivi delle unificazioni nazionali ed estere;
c) promuovere studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, esperienze e ricerche che interessano l'unificazione;
d) promuovere e coordinare le iniziative di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale che rientrano nel campo dell'unificazione;
e) mantenere i rapporti ed a collaborare con gli Enti di unificazione degli altri Paesi ed in particolare con l'Organizzazione internazionale di Standardizzazione - ISO;
f) attuare ogni altra iniziativa che giudichi utile al raggiungimento dei suoi scopi.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 2

Art. 2.
(Categorie dei soci)
I soci dell'UNI si distinguono in:
1) soci effettivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
2) Enti federati, di cui all'art. 4;
3) soci onorari, benemeriti e fondatori, di cui all'art. 5;
4) soci aderenti di cui all'art. 6.
Attese le loro particolari benemerenze nel campo dell'unificazione, viene attribuita la qualifica di socio fondatore alla Confederazione Generale dell'Industria italiana e la qualifica di soci benemeriti alla Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA) ed all'Ente di unificazione nel campo navale (UNAV), Enti federati all'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 3

Art. 3.
(Soci effettivi: requisiti)
Possono far parte dell'UNI in qualita' di soci effettivi:
a) gli enti pubblici e le aziende interessate all'azione di unificazione nei casi e nelle forme consentite dalle leggi e dai rispettivi statuti;
b) le associazioni di categoria interessate all'azione di unificazione;
c) gli enti tecnici, scientifici e di istruzione, professionali, economici;
d) le imprese industriali e commerciali.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 4

Art. 4.
(Enti federali)
Prendono il nome di Enti federati le organizzazioni che svolgono, sul piano nazionale, attivita' di unificazione, ciascuno per il settore di sua competenza, ed in armonia con gli scopi e con la procedura specificati nel presente statuto.
E' ammesso un solo Ente foderato per ciascun settore di unificazione.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 5

Art. 5.
(Soci onorari, benemeriti e fondatori)
Possono fai parte dell'UNI, in qualita' di soci onorari, le persone che abbiano acquistato notorieta' per aver svolto studi e lavori notevoli nel campo dell'unificazione, cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio dell'Ente.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 6

Art. 6.
(Soci aderenti)
Possono far parte dell'UNI, in qualita' di soci aderenti, le persone fisiche interessate all'unificazione anche se di nazionalita' straniera, purche' esercitino la loro attivita' in Italia.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 7

Art. 7.
(Procedura per l'ammissione)
Chi intenda far parte dell'UNI deve farne domanda al presidente.
La presentazione della domanda importa di per se' l'accettazione dello statuto e dei regolamenti dell'UNI.
Nella domanda dev'essere indicata, eventualmente, la persona che ha la rappresentanza legale del richiedente.
Gli enti pubblici, le aziende, le associazioni di categoria, gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionali, economici, e le imprese industriali e commerciali, di cui all'art. 3, sono ammessi quali soci effettivi dietro, loro domanda, senza il concorso di alcuna formalita', salvo il disposto dell'art. 8.
Le domande di ammissione quali Enti federati all'UNI devono essere corredate:
a) dall'elenco delle amministrazioni, associazioni di categoria federazioni e confederazioni, enti, istituti ed imprese che concorrono al mantenimento dell'Ente;
b) dalla copia dello statuto o dei regolamenti dai quali risultino determinati gli scopi, il settore di competenza e la procedura di svolgimento dei lavori, in armonia con le norme del presente statuto.
Le domande, ad eccezione di quelle presentato dai richiedenti ammessi quali soci effettivi dell'UNI senza il concorso di alcuna formalita', sono affisse all'albo, presso la sede dell'UNI per 30 giorni, trascorso il quale termine il presidente le sottopone al Consiglio direttivo e comunica quindi al richiedente le deliberazioni adottate circa l'ammissione.
Contro la denegata ammissione, l'interessato puo' ricorrere al Collegio dei probiviri entro il termine di 15 giorni.
Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi in via definitiva.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 8

Art. 8.
(Contributi)
I soci effettivi, benemeriti, fondatori ed Enti federati, di cui all'art. 2 versano all'UNI un contributo di iscrizione una volta tanto ed un contributo annuale, ciascuno costituito da un numero di quote di L. 5000 cadauna, convenuto tra il Consiglio direttivo dell'UNI ed il socio.
Per i soci aderenti, il contributo d'iscrizione e quello annuo sono di L. 500 cadauno.
La misura della quota unitaria dei contributi puo' essere variata con deliberazione di carattere generale del Consiglio direttivo, con effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo.
I contributi annuali dei soci effettivi possono essere versati in due rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio; i contributi annuali dei soci aderenti devono essere versati entro il 31 gennaio.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcun contributo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 9

Art. 9.
(Doveri dei soci)
I soci dell'UNI sono tenuti:
a) all'osservanza delle unificazioni, in relazione al carattere ad esse attribuito dalla classifica di cui all'art. 32, ed altresi' ad adoperarsi per la diffusione e l'applicazione delle norme di unificazione;
b) a segnalare all'UNI eventuali impedimenti all'osservanza di talune unificazioni;
c) a dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori di unificazione, tutte le volte che, in considerazione della, loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 10

Art. 10.
(Diritti dei soci)
I soci dell'UNI hanno diritto:
a) di intervenire all'assemblea, in conformita' alle norme di cui agli articoli 19 e seguenti;
b) di consultare i libri ed i periodici esistenti presso la biblioteca, le tabelle e le unificazioni in genere, nazionali ed estere, esistenti presso gli archivi dell'UNI.
I soci effettivi hanno inoltre il diritto di usufruire, nell'acquisto delle tabelle e delle altre pubblicazioni edite direttamente dall'UNI, degli sconti stabiliti dal Consiglio direttivo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 11

Art. 11.
(Recesso, decadenza, esclusione dei soci)
L'impegno di partecipazione all'UNI da parte dei soci e' annuale e s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso, da notificare con lettera raccomandata al presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. La dichiarazione di recesso non e' valida per i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi.
La decadenza dei soci puo' essere deliberata dal Consiglio direttivo nei casi in cui i soci siano morosi da oltre un anno.
Il provvedimento di decadenza viene notificato agli interessati con lettera raccomandata e contro di esso e' ammesso ricorso al Collegio dei probiviri entro il termine di un mese. La decisione del Collegio dei probiviri e' definitiva.
A carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attivita' in contrasto con gli scopi dell'UNI, puo' essere deliberato il provvedimento di esclusione.
I motivi che danno luogo alla proposta di esclusione devono essere contestati per iscritto con lettera raccomandata, su conforme parere del Consiglio direttivo, dal presidente dell'UNI al socio trasgressore. Entro trenta giorni dalla data di ricezione delle contestazioni, il socio puo' presentare le sue eventuali giustificazioni.
Ove le giustificazioni non siano ritenute valide dal Consiglio direttivo ovvero, in difetto di esse, trascorso il termine di trenta giorni, il socio viene dichiarato sospeso dall'attivita' sociale, in attesa che la proposta di esclusione venga sottoposta all'assemblea.
L'assemblea delibera l'esclusione con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti.
L'esclusione ha effetto immediato.
I soci che abbiano receduto, o siano stati dichiarati decaduti, o siano stati esclusi, perdono ogni diritto sul patrimonio dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 12

Art. 12.
(Definizioni)
Il patrimonio dell'UNI e' costituito:
a) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore;
b) dalle elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio direttivo non deliberi di erogarne l'importo per il raggiungimento dei fili dell'UNI;
c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo che l'assemblea, in sede di approvazione del conto consuntivo, non deliberi diversamente.
Gli introiti dell'UNI sono costituiti:
a) dalle rendite del suo patrimonio;
b) dalle quote sociali annue;
c) dal provento della vendita delle pubblicazioni;
d) dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore dell'UNI e specificatamente destinati ad essere spesi in iniziative interessanti l'unificazione.
L'anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 13

Art. 13.
(Definzioni)
Sono organi dell'UNI:
l'assemblea;
il Consiglio direttivo;
la Giunta esecutiva;
il presidente;
il Collegio dei revisori dei conti;
il Collegio dei probiviri.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 14

Art. 14.
(Costituzione)
L'assemblea e' costituita da tutti i soci dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 15

Art. 15.
(Attribuzioni)
L'assemblea:
a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio direttivo e su quella dei revisori dei conti;
b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntive annuale;
c) elegge gli otto membri del Consiglio direttivo, di cui
all'art. 22, nonche' i componenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri;
d) apporta modifiche allo statuto e delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'UNI e, se del caso, alla nomina dei commissari liquidatori;
e) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo;
f) delibera sull'esclusione del soci.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 16

Art. 16.
(Convocazione)
L'assemblea convocata dal presidente, in via ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per deliberare in merito ai punti a), b) e, quando occorra, al punto c) dell'art. 15, E' convocata in via straordinaria tutte le volte che il presidente od il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al presidente da tanti soci che dispongano di almeno 1/8 del totale dei voti spettanti all'assemblea.
L'assemblea, in sede straordinaria, e nei casi di legge, puo'
essere convocata anche dal Collegio del revisori dei conti

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 17

Art. 17.
(Validita' delle deliberazioni)
L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione se siano presenti tanti soci che dispongano di almeno la meta' del totale dei voti spettanti all'assemblea stessa.
In seconda convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita, a distanza di almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per i casi di cui agli articoli 41 e 42 del presente statuto l'assemblea deva ritenersi regolarmente costituita con la presenza di tanti soci quanti prescritti negli articoli medesimi.
Ove non sia diversamente disposto dal presente statuto, l'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 18

Art. 18.
(Presidenza)
L'assemblea e' presieduta dal presidente dell'UNI o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente che lo sostituisce a norma dell'art. 26.
Salvo che non sia disposto diversamente dal presidente, funziona da segretario dell'assemblea il direttore dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 19

Art. 19.
(Diritto di voto)
Nelle votazioni in assemblea ogni socio effettivo, benemerito, fondatore ed Ente federato ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie da lui sottoscritte a titolo di contributo annuo, ai sensi dell'art. 8.
In nessun caso, un socio puo', indipendentemente dal numero delle quote unitarie da lui sottoscritte, far valere un numero di voti superiore al 3/10 dei voti complessivi esercitati da tutti i soci, compreso lui medesimo, presenti all'assemblea. I soci onorari ed aderenti hanno diritto ciascuno ad un voto.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 20

Art. 20.
(Deleghe di rappresentanza)
Ogni socio mediante delega scritta puo' farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio. In ogni caso non e' consentita, per ogni socio, piu' di una delega.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 21

Art. 21.
(Deliberazioni per referendum)
L'assemblea puo' deliberare anche per referendum su questioni ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo che non siano attinenti alla materia di cui agli articoli 41 e 42.
Per la validita' delle deliberazioni per referendum e' necessario che pervenga il voto di tanti soci che dispongano di almeno la meta' del numero complessivo dei voti spettanti alla totalita' dei soci, salvo le disposizioni del presente statuto per le quali sia richiesto l'intervento di tanti soci che dispongano di un maggior numero di voti.
Nelle votazioni per referendum le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 19.
Lo spoglio dei voti viene eseguito con l'intervento del Collegio dei revisori dei conti, che redigera' verbale delle relative operazioni.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 22

Art. 22.
(Costituzione)
Il Consiglio direttivo e' composto:
a) da due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio;
b) da due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;
c) da un rappresentante del Ministero della difesa;
d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici
e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) da due rappresentanti del Ministero del trasporti l'uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile "trasporti in concessione);
g) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
h) da un rappresentante DEL Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
i) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
l) dal presidente del Comitato elettrotecnico italiano;
m) dai presidenti degli Enti federati;
n) da un rappresentante di ogni socio effettivo che versi Un contributo annuo di almeno 200 quote e che non sia gia' precedentemente rappresentato;
o) dagli otto membri eletti dall'assemblea al sensi dell'art. 15;
p) dal presidente o dai due vice presidenti della Commissione centrale tecnica.
Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Alle riunioni del Consiglio direttivo intervengono, senza diritto di voto, i componenti il Collegio revisori dei conti.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 23

Art. 23.
(Attribuzioni)
Il Consiglio direttivo elegge nel proprio seno 11 presidente e quattro vice presidenti.
Il Consiglio direttivo:
a) concorda con i singoli soci il numero delle quote di contributo,;
b) studia e sviluppa le attivita' necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'UNI, nonche' le iniziative per ottenere I mezzi finanziari occorrenti al raggiungimento degli scopi stessi;
c) delibera su tutte le disposizioni destinate a regolare, in conformita' al presente statuto, il funzionamento dell'Ente;
d) nomina gli esperti, membri della Commissione centrale tecnica, di cui all'art. 31;
e) delibera sui bilanci da presentarsi annualmente alla assemblea e riferisce all'assemblea stessa sull'attivita' svolta e sulla gestione finanziaria;
f) nomina il direttore dell'UNI e delibera sulla revoca;
g) ratifica le decisioni adottate dalla Giunta esecutiva nei casi di urgenza, ai sensi della lettera e) dell'art. 25;
h) esercita ogni altra funzione che non sia per legge o per statuto riservata all'assemblea.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 24

Art. 24.
(Funzionamento)
Il Consiglio direttivo e', presieduto e convocato dal presidente o dal vice presidente da lui designato.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide purche' sia presente la meta' dei membri.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; a parita' di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
Salvo che non sia disposto diversamente dal presidente, funziona da segretario del Consiglio il direttore dell'UNi.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 25

Art. 25.
(Costituzione, attribuzioni e funzionamento)
La Giunta esecutiva e' composta:
dal presidente dell'UNI;
dai vice presidenti dell'UNI;
da uno dei due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, di cui all'art. 22, su designazione del Ministero;
da uno del due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 22, su designazione del presidente del C.N.R.;
da un rappresentante degli Enti federati;
dal presidente della Commissione centrale tecnica.
La Giunta esecutiva:
a) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e sull'osservanza delle disposizioni regolamentari e statutarie;
b) compila i bilanci;
c) costituisce le singole Commissioni tecniche dell'UNI e nomina, su proposta della Commissione centrale tecnica, I membri delle stesse;
d) esercita le funzioni che le vengono affidate dal Consiglio direttivo;
e) adotta nel casi 41 urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo con l'obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio stesso per la ratifica.
In caso di difficolta' di convocazione, qualora dovessero essere adottate deliberazioni aventi carattere di urgenza, il presidente potra' invitare i singoli membri ad esprimere il loro parere per corrispondenza.
Per il funzionamento della Giunta si applicano le disposizioni stabilite all'art. 24 per il Consiglio direttivo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 26

Art. 26.
(Attribuzioni)
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'UNI, dirige l'attivita' dell'Ente ne cura la gestione.
Il presidente esegue le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva e vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici dell'UNI; esercita inoltre tutto le altre funzioni che gli sono demandato.
Il presidente approva le unificazioni elaborate dalle singole Commissioni tecniche e deliberate dalla Commissione centrale tecnica e ne autorizza la pubblicazione.
Il presidente puo' delegare l'esercizio di talune sue attribuzioni al vice presidenti; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito ad ogni effetto dal vice presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal vice presidente residente a Milano, piu' anziano di eta'.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 27

Art. 27.
(Costituzione, attribuzioni, funzionamento
Il Collegio del revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche fra I non soci. L'assemblea nomina inoltre due membri supplenti. Il presidente del Collegio e' eletto dall'assemblea tra i membri effettivi.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni indicate dal Codice civile .
I revisori dei conta restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La misura dell'emolumento da corrispondere ai revisori del conti e' stabilita dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni esercizio.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 28

Art. 28
(Costituzione , attribuzioni, funzionamento)
Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri, eletti dall'assemblea anche fra i non soci.
Uno di essi, scelto dall'assemblea stessa tra le persone particolarmente versate in materia giuridica, assume la funzione di presidente.
Il Collegio dei probiviri, a norma dell'art. 7 del presente statuto, decide sui ricorsi proposti contro le deliberazioni del Consiglio direttivo in merito alle domando di ammissione all'UNI.
Decide altresi', in via definitiva, sulla controversie che possono insorgere tra i soci e l'UNI.
I probiviri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 29

Art. 29.
(Definizioni)
Sono organi tecnici dell'UNI:
la Commissione centrale tecnica;
le singole Commissioni tecniche e il Comitato di revisione delle norma.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 30

Art. 30.
(Commissioni tecniche)
Le Commissioni tecniche, costituite sia presso UNI sta' presso gli Enti federati, sono organi a carattere nazionale, con il compito di predisporre ed elaborare le unificazioni nel settori di loro rispettiva competenza.
La costituzione di ciascuna Commissione tecnica va fatta in modo che vi sia una equa rappresentanza di elementi tecnici, cosi' delle categorie produttive come di quelle consumatrici.
Di ogni Commissione tecnica fara' parte un esperto rappresentante di ciascuna Amministrazione dello Stato interessata.
Ogni Commissione tecnica puo' costituire nel suo seno Sottocommissioni di studio, aventi lo medesime caratteristiche delle Commissioni stesse Ogni Commissione tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente ed eventualmente uno o piu' vice presidenti.
La costituzione delle singole Commissioni tecniche presso l'UNI e la nomina dei relativi membri sono deliberate dalla Giunta esecutiva su proposta della Commissione centrale tecnica ed approvate dal Consiglio direttivo.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 31

Art. 31.
(Commissione centrale tecnica - Costituzione)
La Commissione centrale tecnica e' composta:
dai presidenti delle Commissioni tecniche costituite presso l'UNI e presso gli Enti federati;
da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti del Ministero dei trasporti (uno dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed uno dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui alle lettere c), d), e), g), h), i) dell'art. 22;
da un rappresentante del Comitato-elettrotecnico italiano;
dagli esperti nominati dal Consiglio direttivo, in numero non superiore a cinque;
dai presidenti dei Comitati di revisione norme previsti dall'art. 34 costituiti presso l'UNI e presso gli Enti federati o, in mancanza di detti Comitati di revisione, dai direttori tecnici degli Enti stessi.
La Commissione centrale tecnica nomina nel suo seno, a maggioranza di voti, un presidente e due vice presidenti, i quali durano in carica un triennio e possono essere rieletti.
Il presidente ed i due vice presidenti fanno parte di diritto del Consiglio direttivo; il presidente la parte di diritto anche della Giunta esecutiva.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 32

Art. 32.
(Commissione centrale tecnica - Attribuzioni)
La Commissione centrale tecnica ha le seguenti attribuzioni:
a) elabora le direttive di carattere generale annuali circa i lavori d'unificazione in armonia con l'art. 35;
b) si tiene al corrente dei lavori svolti dalle singole Commissioni tecniche e, quando lo ritenga opportuno, interviene per coordinarne l'attivita';
c) indirizza alle competenti Commissioni tecniche le richieste di esecuzione di studi e lavori di unificazione che fossero giunte all'UNI;
d) delibera sui progetti di unificazione che vengono presentati o predisposti dalle singole Commissioni tecniche, previo controllo del Comitato di revisione e specifica se l'unficazione abbia carattere: sperimentale, raccomandato o impegnativo;
e) interviene nella trattazione in linea tecnica delle questioni di unificazione in cui siano cointeressati altri Enti nazionali od esteri.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 33

Art. 33.
(Commissione centrale tecnica - Funzionamento)
La Commissione centrale tecnica e' convocata almeno tre volte all'anno.
Lo riunioni della Commissione centrale tecnica sono convocate e predisposte dai suo presidente o, in sua vece, da uno del due vice presidenti da lui delegato.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 34

Art. 34.
(Comitato di revisione delle norme)
Il Comitato di revisione delle norme e' nominato dal presidente dell'UNi ed e' composto da non piu' di sei esperti scelti tra i membri delle Commissioni tecniche e da tecnici dell'UNI medesimo.
Il Comitato di revisione delle norme la il compito di controllare se i progetti di unificazione predisposti dalle Commissioni tecniche dell'UNI siano esatti e conformi alle direttive di carattere generale stabilite dalla Commissione centrale tecnica.
Analogamente presso ogni Ente federato puo' essere costituito un Comitato di revisione dello norme con i medesimi compiti di controllo sui progetti elaborati dalla Commissione tecnica dell'Ente stesso.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 35

Art. 35.
(Coordinamento dei lavori delle Commissioni tecniche)
Le Commissioni tecniche predispongono i loro programmi di lavoro, e ne informano la Commissione centrale tecnica che dovra', altresi', essere tenuta informata sullo sviluppo successivo dei lavori stessi.
Quando i lavori in programma interessano piu' Commissioni tecniche, la Commissione centrale tecnica provvede al coordinamento di detti lavori, procedendo eventualmente alla costituzione di Commissioni miste aventi carattere provvisorio.
Analogamente si provvede tutte le volte che la necessita' di coordinamento si manifesti durante il corso dei lavori di unificazione presso le singole Commissioni.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 36

Art. 36.
(Procedura di approvazione delle unificazioni degli Enti federati e trasformazione in tabelle UNI)
I progetti di unificazione elaborati dalle singole Commissioni tecniche degli Enti federati saranno sottoposti per il controllo al rispettivo Comitato di revisione norme, ove esista.
Successivamente gli stessi progetti di unificazione possono essere sottoposti, a cura dell'Ente federato che li ha predisposti, ad inchiesta pubblica. Le eventuali osservazioni e proposte che risulteranno dall'inchiesta saranno rese note alla Commissione tecnica competente ed al Comitato di revisione, ove esista, per la redazione finale, dopo di che i progetti saranno sottoposti al presidente del rispettivo Ente per l'approvazione e l'eventuale autorizzazione alla pubblicazione.
La trasformazione in tabelle UNI dei progetti di norme pubblicati dagli Enti federati con le modalita' previste dal comma precedente, e' fatta in un secondo tempo a mezzo approvazione della Commissione centrale tecnica e successiva ratifica del presidente dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 37

Art. 37.
(Procedura di approvazione delle unificazioni UNI)
I progetti di unificazione elaborati dalle singole Commissioni tecniche dell'UNI saranno sottoposti per il controllo al Comitato di revisione norme dell'UNI stesso.
Successivamente gli stessi progetti di unificazione possono essere sottoposti, a cura dell'UNI, ad inchiesta pubblica.
Le eventuali osservazioni e proposte, che risulteranno dall'inchiesta, saranno rese note alla Commissione, tecnica competente ed ai Comitato di revisione per la redazione finale.
Successivamente le norme, elaborate con le modalita' previste dai comma precedenti, saranno sottoposte per la delibera alla, Commissione centrale tecnica ed all'approvazione del presidente dell'UNI.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 38

Art. 38.
(Sigla UNI)
La sigla - UNI potra' essere applicata soltanto sulle unificazioni approvate secondo la procedura contemplata negli articoli 36 e 37.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 39

Art. 39.
(uffici)
Agli uffici e servizi amministrativi e tecnici necessari per il funzionamento dell'Ente e' preposto un direttore coadiuvato da uno o piu' vice direttori.
Spetta al direttore di curare, secondo le direttive del presidente, l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e di provvedere all'organizzazione ed al regolare funzionamento degli uffici e servizi.
Gli uffici dell'UNI provvedono al lavoro di segreteria per la Commissione centrale tecnica e per le singolo Commissioni tecniche costituite presso l'UNI. Possono inoltre, a richiesta di Enti federati e previo accordo, provvedere a lavori di segreteria per conto degli Enti predetti.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 40

Art. 40.
(Personale)
L'organico del personale dell'UNI, il suo stato giuridico ed il suo trattamento economico di attivita' e quiescenza sono stabiliti da
apposito regolamento

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 41

Art. 41.
(Modifiche allo statuto)
Le deliberazioni dell'assemblea concernenti proposte di modifiche al presente statuto devono essere adottate con voto favorevole di tanti soci che rappresentino alemo i 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 42

Art. 42.
(Scioglimento dell'UNI)
La proposte di scioglimento dell'UNI saranno prese in considerazione dall'assemblea se siano deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta di voti o se siano presentate per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voli spettanti a tutti i soci.
Perche' la deliberazione dell'assemblea possa essere valida, sono necessari i 3/4 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci.
Deliberato lo scioglimento dell'UNI, l'assemblea procedera' immediatamente alla nomina di due o piu' commissari liquidatori, sempre con la maggioranza dei 3/4 dei voti spettanti a tutti i soci.
I beni che resideranno dalla liquidazione saranno devoluti in conformita' alle deliberazioni adottate al riguardo dall'assemblea o, in mancanza, secondo le norme dell' art. 31 del Codice civile .

Statuto dell'Ente Nazionale di Unificazione UNI- art. 43

Art. 43.
(Cariche sociali)
Tutte le cariche sociali dell'UNI, ad eccezione di quella di revisore dei conti, sono gratuite.
Visto, il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE
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