055U1519
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Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1956. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1955 n. 1519)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115 , sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Sulla proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, cinquemila sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito appartenenti ai distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:
per i marescialli dei tre gradi e per gli aiutanti di battaglia, classe 1910 e successive;
per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1915 e successive.
Nello stesso anno 1956 possono essere richiamati alle armi, per istruzione, trentamila graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle classi di leva 1929, 1930, 1931, 1932 e 1933, appartenenti alle categorie e ai distretti indicati nel precedente comma.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna arma o servizio il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I sottufficiali, graduati e i militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' anche indicato il giorno di presentazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1955 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1956 Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 70. - CARLOMAGNO