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055U1184

IT - DPR

055U1184

Attribuzione di compenso a talune categorie di personale degli istituti di istruzione elementare, secondaria, artistica e superiore. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 dicembre 1955 n. 1184)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 2, n. 12, della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Udita la Commissione parlamentare di cui agli articoli 3 e 11 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta,:

Art. 1

A decorrere dal 1 luglio 1955 e fino al 30 giugno 1956 e' corrisposto al personale di ruolo e non di ruolo elencato nell'annessa tabella, un compenso mensile lordo per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo alle condizioni e nelle misure stabilite nella tabella stessa, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2

Per il periodo di cui all'articolo precedente non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1949, n. 5 , e secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, l' art. 1 della legge 23 aprile 1952, n. 528 , per la parte riguardante il compenso per lavoro straordinario, l' art. 3 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 , e l' art. 4 della legge 15 giugno 1950, n. 447 .

Art. 3

All'onere di milioni 14.800 risultante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio finanziario 1955-56 sara' provveduto, per milioni 12.670, con una corrispondente aliquota dei proventi derivanti dalla applicazione dei decreti legislativi 6 ottobre 1955, nn. 873, 874 e 875 , e per la quota residua di milioni 2130 con le somme gia' comprese, per lo stesso esercizio finanziario, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e relative ai compensi di cui alle disposizioni citate nel precedente art. 2.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 dicembre 1955 GRONCHI SEGNI - ROSSI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

Tabella

Tabella dei compensi mensili lordi da corrispondere alle seguenti categorie di personale statale per attivita' connesse alle funzioni svolte oltre l'orario d'obbligo (1).
A - istruzione elementare
I - Ispettori scolastici............................. L. 16.000
II - Direttori didattici; direttore della Scuola sta-
Tale di metodo "A. Romagnoli"; direttori degli
Istituti statali dei sordomuti................... " 14.000
III - Insegnanti elementari; insegnanti e assistenti
della Scuola di metodo "A. Romagnoli" e degli
istituti statali dei sordomuti:
di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000
B- Istruzione secondaria e artistica
I - Presidi di la categoria; direttori dei Conservatori di musica, direttore dell' Accademia nazionale di arte drammatica; diret
tore dell' Accademia nazionale di danza; direttore degli isti
tuti d'arte di Palermo, Venezia, Napoli e Firenze:
fino a 12 classi da 13 a 24 classi oltre 24 classi
L. 15.000 L. 20.000 L. 24.000
II - Direttori e presidi di 2ª categoria; direttori di Istituti e Scuole d'arte:
fino a 12 classi da 13 a 24 classi oltre 24 classi
L. 14.000 L. 16.000 L. 20.000
III - Professori: di ruolo A........................... L. 11.000 di ruolo B........................... " 9.000 di ruolo C........................... " 5.000 - Professori non di ruolo con orario di catte-
dra (2):
per insegnamenti di ruolo A.................... " 7.000 per insegnamenti di ruolo B.................... " 5.500 per insegnamenti di ruolo C.................... " 2.000
IV - Rettori dei convitti nazionali e direttrici degli
istituti di educazione........................... " 15.000 - Vice-rettori e istitutori dei convitti nazionali " 9.000 - Maestre istitutrici degli educandati femminili:
di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000
V - Insegnanti tecnico-pratici, assistenti e maestri
d'arte:
di ruolo....................................... " 5.000 non di ruolo................................... " 2.000
VI - Personale tecnico delle scuole e degli istituti
d'istruzione tecnica e aiuti-maestri d'arte delle
scuole d'istruzione artistica:
di ruolo....................................... " 4.500 non di ruolo................................... " 2.000
C - Istruzione superiore:
I - Direttori e assistenti delle scuole di ostetricia
di Venezia e Trieste; personale scientifico degli
Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesu-
viano; assistenti universitari e assistenti delle
Accademie di belle arti:
di ruolo....................................... " 11.000 non di ruolo................................... " 6.500
(1) Il compenso e' corrisposto, per ogni mese di effettivo servizio, per non piu' di undici mesi all'anno al personale direttivo e ispettivo, ai vice-rettori e alle vice-direttrici degli Istituti di educazione, al personale di cui alla lettera C, agli insegnanti tecnico-pratici e al personale tecnico, e per non piu' di dieci mesi all'anno al personale insegnante - in esso compreso il personale insegnante di ruolo e non di ruolo delle scuole conformate annesse agli educandati femminili - e agli istitutori dei convitti nazionali.
(2) Per gli insegnanti non di ruolo che non abbiano orario di cattedra il compenso e' corrisposto in misura pari a tanti diciottesimi della cifra corrispondente, fissata dalla tabella per gli insegnamenti di ruolo A, B e C, quante sono le ore di lezione settimanali impartite. In nessun caso il compenso puo' superare i diciotto diciottesimi della misura prevista per i professori non di ruolo incaricati di insegnamenti di ruolo A, B e C con orario di cattedra.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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