Monitoring Gesetzessammlung

052U3433

IT - DPR

052U3433

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Mendaia Cherubina di Matteo in comune di Tursi (Matera). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952 n. 3433)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della, Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mendaia Cherubina di Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le coadizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiara in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mendaia Cherubina di Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tursi (provincia di Matera), della superficie di ettari 1044.24.62, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 850.67.51, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione all' articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 193.57.11.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra, in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei, conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 73. - PALLA.

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (provincia di Matera), trasferiti in proprieta' nell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 , decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta Mendaia Cherubina di Matteo, in comune di Tursi (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria ( articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
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