055U1099
055U1099
Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali ed ai limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955 n. 1099)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819 ; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nelle tabelle numero le 2, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 , concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e per le operazioni ad essa richieste, gia' modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; 22 gennaio 1950, n. 193 ; 29 giugno 1951, n. 582 ; 2 agosto 1952, n. 1316 ; 30 giugno 1954, n. 819 ; le voci:
nn. 7, 9, 10, 14, 21, 22, 24, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 52, 56 e 57 della tabella n. 1;
n. 8 della rubrica "Limiti massimi di peso", nn. 4 e 6 della rubrica "Dimensioni massime", numeri da 1 a 10 della rubrica "Limiti di valore e di assegno", della tabella n. 2; sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui agli allegati A e B al presente decreto, firmati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 2
Nella tabella, n. 1 di cui al precedente articolo, sono inserite le seguenti nuove voci:
8-bis - Cartoline di partecipazione a concorsi a premi, richieste di campioni, di opuscoli, di programmi ecc. anche se in forma di buono; cartoline-avvisi di incasso, pagamento e simili ed in genere cartoncini recanti comunicazioni, purche' il testo sia completamente stampato e non rechi, oltre le indicazioni consentite dal regolamento, aggiunte o segni non a stampa atti a costituire corrispondenza tassabile a tariffa superiore. . . . . . . . . . L. 10 36-bis - Prezzo dell'etichetta per tutti i pacchi postali . L. 10
Art. 3
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - BRASCHI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 187. - CARLOMAGNO
Allegato A
ALLEGATO A
(Voci sostituite nella tabella n. 1)
7 - Fatture commerciali:
aventi i requisiti stabiliti dal regolamento........ L. 15
9 - Estratti di conio delle amministrazioni dei giornali
e di altri periodici aventi carattere politico, sin-
dacale o culturale.................................. " 5
10 - Cedole di commissioni librarie...................... " 5
14 - Dichiarazioni di spedizione rilasciate alle Case
editrici e librarie circa il numero dei pieghi pre-
sentati per l'inoltro in via ordinaria, e a tariffa
ridotta:
diritto fisso per ogni piego........................ " 5
21 - Associazioni a giornali (servizio limitato ai rap-
porti internazionali):
1) tassa di spedizione:
50% della tassa normale delle stampe dirette al-
l'estero.
2) diritto fisso di commissione per ogni richiesta
di abbonamento................................... " 100
3) diritto di rispedizione.......................... " 100
22 - Legalizzazione di atti:
per ogni operazione, oltre le tasse normali......... " 200
24 - Posta pneumatica:
lettere e biglietti fino a 15 grammi e cartoline:
sopratassa.......................................... " 5
lettere e biglietti oltre i 15 grammi fino a 30
grammi: sopratassa.................................. " 10
34 - Diritto di assicurazione (oltre le tassa di franca-
tura, di raccomandazione e di ricevuta):
Sulle corrispondenze:
a) assicurazione ordinaria:
per le prime 100.000 lire........................ " 100
per ogni 50.000 lire o frazione in piu'........... " 50
b) assicurazione convenzionale:
tasse identiche a quelle stabilite per l'assicu-
razione ordinaria:
c) assicurazione contro i rischi di forza maggiore
(oltre i diritti sopra indicati):
per le prime 100.000 lire........................ " 100
per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu' " 50
Sui pacchi:
per le prime 100.000 lire........................ " 250
per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu' " 125
35 - Diritto di assegno (oltre le tasse normali.......... " 100
37 - Pacchi ordinari:
a) normali:
fino a 1 kg........................ " 150
da oltre 1 kg. fino a 2 kg........................ " 170
da oltre 2 kg. fino a 3 kg........................ " 190
da oltre 3 kg. fino a 4 kg........................ " 210
da oltre 4 kg. fino a 5 kg........................ " 230
da oltre 5 kg. fino a 6 kg........................ " 250
da oltre 6 kg. fino a 7 kg........................ " 270
da oltre 7 kg. fino a 8 kg........................ " 290
da oltre 8 kg. fino a 9 kg........................ " 310
da oltre 9 kg. fino a 10 kg........................ " 330
da oltre 10 kg. fino a 11 kg........................ " 350
da oltre 11 kg. fino a 12 kg........................ " 370
da oltre 12 kg. fino a 13 kg........................ " 390
da oltre 13 kg. fino a 14 kg........................ " 410
da oltre 14 kg. fino a 15 kg........................ " 430
da oltre 15 kg. fino a 16 kg........................ " 450
da oltre 16 kg. fino a 17 kg........................ " 470
da oltre 17 kg. fino a 18 kg........................ " 490
da oltre 18 kg. fino a 19 kg........................ " 510
da oltre 19 kg. fino a 20 kg........................ " 530
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del
50%;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) maggiorate del 75%
con arrotondamento per eccesso a lira intera.
38 - Pacchi urgenti (oltre il diritto fisso di recapito
per espresso di L. 100):
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera a), maggiorate
del 100%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) della presenta
voce, maggiorate del 50%;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente
voce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per
eccesso a lira intera.
39 - Pacchi contenenti abiti borghesi della reclute e dei
richiamati alle armi:
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera a), ridotte
del 50%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) della presente
voce, maggiorate del 50%, con arrotondamento per
eccesso a lira intera;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente vo-
ce, maggiorate del 75%, con arrotondamento per
eccesso a lira intera.
40 - Recipienti vuoti di ritorno:
a) normali:
tariffe di cui al n. 37, lettera a), ridotte del
50%;
b) voluminosi:
tariffe di cui alla lettera a) della presente vo-
ce maggiorate del 50%, con arrotondamento per ec-
cesso a lira intera;
c) ingombranti:
tariffe di cui alla lettera a) della presente vo-
ce, maggiorate del 75% con arrotondamento per ec-
cesso a lira intera.
43 - Vaglia ordinari: tassa di emissione (oltre il prezzo
del modulo di L. 5 e il diritto di ricevuta):
fino a L. 1.000........... L. 20
da oltre L. 1.000 fino a " 5.000........... " 35
da oltre " 5.000 fino a " 10.000........... " 50
da oltre " 10.000 fino a " 20.000........... " 60
da oltre " 20.000 fino a " 30.000........... " 70
da oltre " 30.000 fino a " 40.000........... " 80
da oltre " 40.000 fino a " 50.000........... " 90
da oltre " 50.000 fino a " 75.000........... " 115
da oltre " 75.000 fino a " 100.000........... " 140
48 - Riscossioni di crediti: diritto fisso di riscossione
per ogni piego d'importo:
fino a L. 100.000................................... " 100
per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu'... " 50
per titoli con domanda di protesta oltre i diritti
di cui sopra.
per ogni titolo d'importo:
fino a L. 100.000................................... " 100
per ogni successive 50.000 lire o frazione in piu'... " 50
49 - Conti correnti postali:
a) versamenti (tassa unica)......................... " 10
b) pagamenti (da addebitarsi sul conto del traente
l'assegno):
per ogni 100.000 lire o frazione, con un massimo
di L. 30, se localizzati......................... L. 10
se all'ordine (tassa unica)...................... " 30
c) estratti di conti richiesti dal correntista:
per ogni estratto (da addebitarsi sul conto del
richiedente)..................................... " 20
d) copia del conto richiesta dal correntista:
per ogni facciata del mod. ch. 4-bis (da addebi-
tarsi sul conto del richiedente)................. " 100
e) rinnovazione degli assegni localizzati scaduti di
validita':
diritto fisso (da detrarsi dall'importo dell'as-
segno da rinnovare).............................. " 100
Sono esenti dal diritto fisso le rinnovazioni
degli assegni localizzati non giunti a destinazione,
di quelli emessi in esenzione di tassa per causa di
servizio e di quelli originariamente tratti a favore
di militari della Marina imbarcati sulle navi.
Sono parimenti esenti da diritto fisso le rin-
novazioni degli assegni localizzati, giunti regolar-
mente a destinazione, il cui importo debba essere
riaccreditato al conti traenti, purche' esso non sia
inferiore a L. 1000.
Se l'assegno e' d'importo inferiore al diritto
fisso, questo deve essere pagato dal richiedente e
convertito in francobolli che saranno dall'ufficio
postale accettante applicati sulla domanda mod. ch.
64 ed annullati.
f) variazioni dell'intestazione del conto e dell'in-
dirizzo del correntista:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del ri-
chiedente)....................................... " 100
g) procedura per smarrimento o sottrazione di asse-
gni in bianco non ancora addebitati o vistati:
diritto fisso (da addebitarsi sul conto del cor-
rentista)........................................ " 200
h) attestazioni per versamenti effettuati con spe-
ciali bollettini ch. 8-ter (tasse sulle conces-
sioni governative e tasse scolastiche) e mod. ch.
8-quater (da rilasciarsi all'atto della accetta-
zione del versamento sull'apposito tagliando del
bollettino):
per ogni attestazione oltre le tasse di cui alla
lettera a)....................................... " 5
i) attestazioni di addebitamento di assegni all'or-
dine o localizzati (rilasciate dagli uffici dei
conti correnti sull'apposito tagliando dell'as-
segno a 4 tagliandi):
per ogni attestazione............................ " 10
l) duplicati di certificati di allibramento richie-
sti dal correntista dopo un mese dalla data della
operazione successiva a quella cui i duplicati si
riferiscono:
per ogni duplicato............................... " 50
m) revoca di postagiro internazionale:
diritto fisso.................................... " 100
52 - Duplicazione dei buoni postali fruttiferi:
per ogni buono dell'importo di L. 100 o 500 " 20
" " " " " " 1.000 " 50
" " " " " " 5.000 " 100
" " " " " " 10.000 o 20.000 " 150
" " " " " " 50.000 o 100.000 " 200
" " " " " " 500.000 o 1.000.000 " 500
56 - Tassa di reclamo.................................... " 50
Per la richiesta in visione di titoli pagati e'
dovuta inoltre la tassa di.......................... " 50
Tale tassa verra' rimborsata qualora il titolo
risulti riscosso in frode.
57 - Tassa per contrordini e disposizioni dati dal mit-
tenti o dai destinatari:
per ogni domanda scritta con cui si chiede il rinvio
o ritiro di corrispondenza o pacchi, modificazioni
di indirizzo, ecc., oltre la spesa d'invio per posta
ed eventualmente anche quella di trasmissione per
telegrafo della domanda stessa, diritto fisso di.... " 50
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI
Allegato B
ALLEGATO B
(Voci sostituite nella tabella n. 2)
LIMITI MASSIMI DI PESO
8 - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture
commerciali ammesse a tariffa ridotta, estratti di
conto delle amministrazioni dei giornali, cedole di
commissioni libraria ammesse a tariffa ridotta e car-
toncini a stampa di cui alla voce 8-bis della tabella
n. 1................................................. gr. 15
DIMENSIONI MASSIME
4 - Cartoline illustrate e biglietti da visita con non
piu' di cinque parole di convenevoli, fatture commer-
ciali, estratti di conto delle amministrazioni dei
giornali, cedole di commissioni librarie ammesse a
tariffa ridotta e cartoncini a stampa di cui alla vo-
ce 8-bis della tabella n. 1.......................... cm. 15x10,5
Le corrispondenze suddette possono avere anche di-
mensioni maggiori purche' siano contenute nei limiti
indicati, mediante ripiegatura, e non superino il pe-
so massimo per esse stabilito.
6 - Pacchi:
a) pacchi normali: lunghezza m. 1; somma di questa e
del piu' grande giro, misurato in un senso che non
sia quello della lunghezza, m. 2;
b) pacchi voluminosi: lunghezza m. 1,25; somma di
questa e del giro massimo, misurato come sopra, m.
2,50;
c) pacchi ingombranti: lunghezza m. 1,50; somma di
questa e del giro massimo, misurato come sopra,
m. 3.
LIMITI DI VALORE E DI ASSEGNO
1 - Assicurazione ordinaria e convenzionale:
a) nei rapporti fra uffici principali e uffici loca-
li:
per le corrispondenze............................. " 500.000
per i pacchi... L. 200.000
b) nel rapporti degli stabilimenti predetti con le
agenzie, e fra queste ultime:
per le corrispondenze e per i pacchi.............. " 200.000
c) nei rapporti degli stabilimenti indicati nelle
lettere precedenti con le ricevitorie (ex collet-
torie) e fra queste ultime: per le corrispondenze
e per i pacchi.................................... " 10.000
2 - Assegno di cui possono essere gravati le corrispon-
denze e i pacchi:
a) campioni.......................................... " 1.000
b) lettere, biglietti postali, carte manoscritte,
fatture commerciali, estratti conto delle ammini-
strazioni dei giornali, stampe non periodiche e
periodiche spedite di seconda mano, stampe punteg-
giate ad uso del ciechi, pacchetti postali (quando
tutti tali oggetti siano spediti in raccomandazio-
ne o eventualmente per quelli chiusi, in assicura-
zione) e pacchi:
nei rapporti tra uffici principali, uffici locali
ed agenzie........................................ " 200.000
nei rapporti degli stabilimenti predetti con le
ricevitorie (ex collettorie) e fra queste......... " 10.000
3 - Vaglia postali:
a) Vaglia a tassa:
Limite minimo (salvo le eccezioni autorizzate dal-
l'Amministrazione)................................ " 100
Limite massimo di ciascun vaglia.................. " 100.000
b) Vaglia di servizio:
Nessun limite per I vaglia emessi nell'interes-
se dell'Amministrazione.
Per quelli emessi nell'interesse di altri Enti
od Amministrazioni, il limite massimo e':
per gli uffici principali......................... L.1.000.000
per gli uffici locali............................. " 500.000
per le agenzie.................................... " 200.000
4 - Riscossioni di crediti:
negli uffici principali a negli uffici locali........ " 500.000
nelle agenzie........................................ " 200.000
5 - Conti correnti postali:
a) Limiti massimi:
Il limite massimo del versamenti e dei pagamenti
effettuabili in contanti in uno stesso giorno e'
stabilito:
per gli uffici principali e le sezioni cassa degli
uffici dei conti correnti......................... L.5.000.000
per gli uffici locali............................. " 1.000.000
per le agenzie.................................... " 200.000
I limiti anzidetti valgono per i versamenti fat-
ti dalla stessa persona nello stesso ufficio e a
favore dello stesso conto, e per i pagamenti di-
sposti dallo stesso correntista a favore del mede-
simo beneficiario ed effettuabili in uno stesso
ufficio. Nessun limite massimo e' stabilito per le
operazioni di postagiro, nonche' per quelle esegui-
te presso le casse provinciali delle poste.
Limite massimo degli assegni all'ordine........... L.1.000.000
b) Limiti minimi:
per i versamenti, gli assegni localizzati ed i po-
stagiro (salvo le eccezioni autorizzate dall'Ammi-
nistrazione)...................................... " 100
per gli assegni all'ordine, tranne se tratti da
Enti espressamente autorizzati, sotto determinate
condizioni, dall'Amministrazione centrale......... L. 1.000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Ammi-
nistrazione postale-telegrafica possono essere di
importo inferiore a quelli anzidetti.
c) Versamenti eccedenti i limiti massimi:
I versamenti, a favore delle Amministrazioni
statali o di altri Enti determinati, effettuati in
dipendenza di norme legislative, possono essere
eseguiti, in base ad autorizzate dell'Amministra-
zione centrale, in eccedenza ai limiti massimi so-
pra stabiliti.
6 - Risparmi:
a) Limiti massimi (salvo speciale autorizzazione del
l'Amministrazione centrale):
per gli uffici principali......................... " 5.000.000
per gli uffici locali............................. " 3.000.000
per le agenzie.................................... " 1.000.000
Non sono soggette ad alcun limite di somma le
operazioni concernenti il servizio dei depositi di
beneficenza e dei depositi giudiziari.
b) Limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dal-
l'Amministrazione)................................ " 100
Questa limitazione non si applica:
1) ai depositi eseguiti con versamento di cedole
dei titoli del Debito pubblico ai portatore o di
rate di interessi su titoli del Debito pubblico
nominativi;
2) ai depositi eseguiti su libretti Intestati ad
Enti ecclesiastici per sopravanzo di rinvestimento
di rendita;
3) ai depositi eseguiti su libretti Intestati al
personale avventizio degli uffici catastali per
ritenute di garanzia;
4) ai depositi ordinati per speciali circostanze
dall'Amministrazione centrale;
5) ai rimborsi concernenti il prelevamento del
credito residuale del libretto e la riscossione
degli interessi inscrittivi;
6) ai rimborsi ordinati dall'Amministrazione cen-
trale.
Le operazioni devono essere effettuate per lire
intere e non possono comprendere quindi frazioni
di lire, tranne nei casi stabiliti dall'Ammini-
strazione.
7 - Buoni postali fruttiferi:
L'importo complessivo dei buoni che ciascun uf-
ficio puo' emettere o rimborsare giornalmente a fa-
vore della stessa persona o del medesimo Ente non
puo' eccedere, salvo speciale autorizzazione della
Amministrazione centrale:
per gli uffici principali......................... L.5.000.000
per gli uffici locali............................. " 3.000.000
per le agenzie.................................... " 1.000.000
8 - Operazioni effettuate nei recapiti (ex agenzie posta-
li):
I recapiti autorizzati a disimpegnare determina-
ti servizi a danaro possono effettuare operazioni
entro i limiti d'importo stabiliti per gli uffici
locali o agenzie secondo l'equiparazione che a ta-
li fini e' dichiarata dall'Amministrazione.
9 - Operazioni effettuate pel tramite dei portalettere
rurali:
Il limite massimo delle operazioni per le quali
i portalettere rurali possono servire da interme-
diari fra il pubblico e gli uffici e' stabilito in
L. 10.000.
10- Operazioni eseguite in titoli anziche' in contanti:
Le operazioni che non implichino un effettivo
movimento di danaro, e siano cioe' effettuate me-
diante quietanza di titoli nominativi pagabili
presso l'ufficio postale, anziche' in contanti,
possono essere eseguite per qualsiasi importo,
prescindendo dal limiti massimi stabiliti per le
singole categorie di uffici, fermo restando, quan-
do trattisi di emissione di vaglia, il limite mas-
simo di cui al precedente n. 3-a) per ciascun va-
glia.
Eguale trattamento si applica alle operazioni di
versamento o di deposito eseguite mediante vaglia
o assegni liberi della Banca d'Italia, dei Banchi
di Napoli o di Sicilia, o degli altri Istituti di
credito di diritto pubblico indicati dall'Ammini-
strazione centrale, a condizione che siffatti ti-
toli siano intestati al "Cassiere provinciale
delle poste col concorso del controllore".
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI