053U1273
053U1273
Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1953 n. 1273)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , e approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1039 , col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica gia' in atto, per esigenze di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1951; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario statale in Eboli;
b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri statale in Fermo;
c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale in Massa.
Nelle tabelle A e B (prospetto 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.
Art. 2
Sono istituiti:
a) un corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale di Monza, il quale assume la denominazione di "Istituto tecnico commerciale e per geometri statale di Monza";
b) l'indirizzo specializzato per "chimici tecnici delle industrie agricole" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Palermo.
I relativi posti di ruolo sono indicati nelle tabelle B (prospetto n. 2) e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
La sezione "disegnatori di tessuti" di cui all'art. 2 dello statuto dell'Istituto tecnico industriale statale "P. Carcano" di Como, approvato con regio decreto 24 agosto 1933, n. 2176 , e' riordinata in specializzazione "disegnatori di tessuti" con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889 .
Nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi alla suddetta specializzazione.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari dell'indirizzo specializzato "disegnatori di tessuti".
Art. 4
La Scuola tecnica industriale statale di Verona e' aggregata all'Istituto tecnico industriale statale istituito nella stessa citta' con decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 656 .
Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2081 , ed e' istituito un posto di applicato incaricato presso l'Istituto tecnico industriale di Verona.
Art. 5
E' soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Eboli, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1971 .
Art. 6
Alle istituzioni e riordinamenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 .
I contributi a carico dello Stato per gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 7
Le istituzioni, i riordinamenti, le aggregazioni e le soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1951.
Art. 8
Alla spesa di L. 57.195.000 necessaria per il funzionamento degli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1951-52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1953 EINAUDI SEGNI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 87. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A
Istituti di istruzione tecnica agraria statali istituiti con decorrenza dal 1 ottobre 1951
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Istituti di istruzione tecnica commerciale e per geometri statali istituiti con decorrenza dal 1 ottobre 1951
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Indirizzi specializzati di istituti tecnici industriali statali, riordinati o istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1951
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D
Prospetto dei contributi per il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica statali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1951
Parte di provvedimento in formato grafico