053U1208
053U1208
Approvazione delle modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953 n. 1208)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422 , ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1 ottobre 1951, n. 1362 , con il quale il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico; Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'Ente suddetto, in data 21 febbraio 1953, con la quale si modifica il testo degli articoli 1 e 6 dello statuto; Vista l'istanza in data 9 marzo 1953, con la quale il citato Consorzio chiede l'approvazione delle modifiche stesse; Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 1 luglio 1953 ai sensi dell' art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 1 e 6 dello statuto del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Parma, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 21 febbraio 1953, il cui testo risulta del seguente tenore:
Art. 1
Art. 6. - Possono far parte del Consorzio tutte le cooperative di produzione e lavoro dell'Emilia costituite legalmente ed iscritte nei registri prefettizi delle rispettive province.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1953 EINAUDI RUBINACCI - SPATARO Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 10. - CARLOMAGNO