053U0950
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Disciplina del riposo settimanale per turno per gli addetti ad attivita' relative ai concorsi pronostici connessi con le partite di calcio (totocalcio) e con le corse dei cavalli (totip). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953 n. 950)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita'; Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta:
Articolo unico
Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 , sul riposo domenicale e settimanale, e' aggiunta la seguente voce n. 44: Numero d'ordine Natura dell'industria esercitata Operazioni per le quali e concessa la deroga Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 20 ottobre 1953 EINAUDI PELLA - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1953 Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA