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051U1814

IT - DPR

051U1814

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 dicembre 1951 n. 1814)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e Pesa esecutiva, con effetto dal 7 dicembre 1951, l'annessa convenzione, stipulata in Ferrara il 12 luglio 1951, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara.

Art. 2

E' istituito, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo, in aggiunta a quelli indicati all' art. 5 e all' art. 11 lettera b) della legge 8 agosto 1942, n. 1096 , e successive modificazioni, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Ferrara.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi deve intendersi senz'altro soppresso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1951 EINAUDI ZOLI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato atta Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 25. - FRASCA

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 1

Repertorio n. 11.
Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara.
REPUBBLICA ITALIANA
Il 12 (dodici) del mese di luglio dell'anno millenovecentocinquantuno, in Ferrara, nello studio del rettore dell'Universita' degli studi di Ferrara, via delle Scienze n. 17, innanzi a me Rodolfo Lamberto Malagu' del fu Arturo, direttore amministrativo dell'Universita' predetta, funzionario delegato agli atti e contratti, giusta il decreto rettorale del 14 maggio 1947, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei a termini di legge:
1) Simonati rag. Umberto fu Antonio nato e domiciliato a Ferrara;
2) Tani M. Antonio fu Gustavo, impiegato, nato e domiciliato a Ferrara;
sono comparsi personalmente i signori:
1) Baruzzi dott. Giacomo di Metardo nativo di Massafiscaglia (Ferrara) domiciliato a Ferrara;
2) Cavallari on. avv. Mario fu Vincenzo nato a Portomaggiore (Ferrara) domiciliato a Ferrara nella sua qualifica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ferrara;
3) Chiozzi cav. Giuseppe fu Guido nato a Copparo (Ferrara) domiciliato a Ferrara nella sua qualifica di vice direttore generale della Cassa di risparmio di Ferrara, debitamente autorizzato alla stipulazione di questa convenzione dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa con deliberazione in data undici luglio corrente anno che in estratto autentico si allega alla presente in allegato A);
4) Gioelli dott. prof. Felice di Tomaso nato ad Alba (Cuneo) domiciliato a Ferrara, rettore della Universita' degli studi di Ferrara e legale rappresentante della stessa, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione della Universita', con deliberazione in data 17 aprile 1951, che in estratto autentico si, allega alla presente in allegato B/1 e B/2.
PREMESSO
che lo statuto dell'Universita' di Ferrara approvato dai competenti organi amministrativi di controllo, firmato dal Presidente della Repubblica e attualmente in corso di pubblicazione, nell'ordinamento didattico per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di radiologia e che ragioni di contingente opportunita' rendono necessario l'istituzione di un posto di professore di ruolo destinato al predetto insegnamento;
che il dott. Giacomo Baruzzi predetto e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Ferrara;
che la Cassa di risparmio di Ferrara si rende garante di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione verso l'Universita' degli studi di Ferrara dal sopracitato dott. Giacomo Baruzzi, nel senso che essa Cassa dovra' sostituirsi al dott. Giacomo Baruzzi qualora questi comunque non ottemperasse ai pagamenti sopra previsti e cio' a semplice richiesta dell'Universita' di Ferrara;
che il Consiglio dei professori della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Ferrara, hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento, nei limiti della rispettiva competenza, le proposte circa l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento della radiologia;
tutto cio' premesso detti signori, della cui identita' personale e piena capacita' giuridica io sono certo, in esecuzione alla volonta' personale e della autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Presso l'Universita' degli studi di Ferrara sara' istituito,.
In aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , un posto di professore di ruolo per la cattedra di radiologia.

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 2

Art. 2.
Il dott. Giacomo Baruzzi assume l'obbligazione di corrispondere annualmente, entro il mese di novembre alla Universita' degli studi di Ferrara per il finanziamento del posto di professore di ruolo di radiologia, di cui all'art. 1 della presente convenzione, la somma annua di lire un milione e quattrocentomila a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa e per la durata di cinque anni.

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 3

Art. 3.
L'Universita' degli studi di Ferrara si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopraindicate:
a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di radiologia, compresi i relativi oneri fiscali nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;
b) di destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato delle somme per i titoli di cui alla precedente lettera a).

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 4

Art. 4.
Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposto dallo Stato, la somma di lire un milione quattrocentomila risultasse inferiore a quella che l'Universita' di Ferrara e' tenuta a versare allo Stato ai sensi del precedente art. 3, lettera a) di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di radiologia, il dott. Giacomo Baruzzi versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza suddetta.

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 5

Art. 5.
La presente convenzione avra' vigore per cinque anni con decorrenza dalla data di nomina presso l'Universita' di Ferrara del professore di ruolo di radiologia e si intendera' tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza; sempreche' in tal caso il donatore costituisca tempestivamente a favore della Cassa di risparmio le ulteriori necessarie garanzie.

Convenzione istituzione posto di professore insegnamento di radiologia Ferrara- art. 6

Art. 6.
La Cassa di risparmio di Ferrara si rende garante di tutte le obbligazioni come sopra assunte con la presente convenzione dal dott.
Giacomo Baruzzi verso l'Universita' degli studi di Ferrara, nel senso che essa Cassa si sostituira' al dott. Giacomo Baruzzi qualora egli comunque non ottemperasse ai pagamenti sopra previsti e cio' su semplice richiesta della Universita' stessa.
La presente convenzione che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Ferrara, sara' registrata in esecuzione di tasse di registro e di bollo, a norma dell' art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e viene redatta in quadruplice esemplare, di cui uno per la registrazione.
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione universitaria di Ferrara.
L'atto consta di due fogli scritti su sei pagine intere e quattro righe della settima pagina da persona di mia fiducia.
On. Mario CAVALLARI
Giuseppe CHIOZZI
Felice GIOELLI
Giacomo BARUZZI di Medardo
Umberto SIMONATI fu Antonio
Antonio TANI fu Gustavo
Il funzionario rogante:
Rodolfo Lamberto MALAGU
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