055U0400
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Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955 n. 400)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto l' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena (sanitari, cappellani, suore, maestri e insegnanti diversi, farmacisti e veterinari), disciplinato dai regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , e dal regio decreto 4 aprile 1935, n. 497 , e' concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954 e fino al 30 giugno 1955, in aggiunta alle competenze in vigore fissate, in applicazione della legge 8 aprile 1952, n. 212 , dal decreto Ministeriale 23 giugno 1952, un assegno integrativo mensile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nelle seguenti misure nette e secondo le seguenti classi di retribuzione mensile di cui alle tabelle I, II, III, IV e V dello stesso decreto Ministeriale 23 giugno 1952:
retribuzione fino a L. 15.000: L. 3000;
retribuzione da L. 15.001 a L. 20.000: L. 4000;
retribuzione superiore a L. 20.000: L. 5000.
Art. 2
Sono estese all'assegno integrativo di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 2 , 3 , 5 , 6 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 ;
Sull'assegno stesso non gravano le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 166. - CARLOMAGNO