Monitoring Gesetzessammlung

051U0008

IT - DPR

051U0008

Autorizzazione all'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premio di cui alla legge 30 dicembre 1950, n. 1040. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1951 n. 8)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 dicembre 1950, n. 1040 , che autorizza il Governo a provvedere, nell'esercizio finanziario 1950-1951, ad una nuova emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, fruttanti l'annuo interesse del 5%; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' autorizzata, ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1040 , l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premio, scadenti il 1 aprile 1960, nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, e 1.000.000, fruttanti l'interesse annuo del 5%, pagabile in due semestralita' posticipate al 1 aprile ed al 1 ottobre di ogni anno.

Art. 2

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo 1 concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di marzo di ogni anno di durata, dei buoni medesimi e pagabili dal 1 aprile successivo:
al primo numero estratto: L. 10.000.000;
ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 5.000.000;
ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: L. 1.000.000.
In totale, saranno conferiti venticinque premi per complessive lire 50.000.000 ad anno per ogni serie.

Art. 3

L'emissione dei nuovi buoni, il cui collocamento e' affidato ad un consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia, avra' luogo per pubblica sottoscrizione a partire dal 22 gennaio 1951 e terminera' il 30 aprile successivo.

Art. 4

Il prezzo di emissione e' stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, in lire 97,50.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il 20 gennaio 1951.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 28. - CARLOMAGNO
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