050U1127
050U1127
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950 n. 1127)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita', degli studi di Firenze, approvato con regi decreti 5 maggio 1939, n. 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, e' aggiunto quello di:
"Diritto bizantino".
All'art. 78, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche, sono aggiunti i seguenti:
"Matematiche superiori";
"Teoria delle funzioni".
All'art. 80, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti:
"Matematiche superiori";
"Teoria delle funzioni".
Dopo l'art. 91, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli, successivi: "Alle cattedre di analisi matematica, di geometria, di meccanica razionale, di matematiche complementari, sono corrispondenti quattro istituti diretti dai professori di ruolo titolari o incaricati dei rispettivi insegnamenti.
Tali istituti formano l'istituto matematico dell'Universita' di Firenze; il materiale librario e bibliografico e' comune ai quattro istituti ed e' indivisibile.
I direttori dei singoli istituti scelgono il direttore dell'istituto matematico, la cui nomina e' sottoposta all'approvazione della Facolta'. Il direttore sta in carica un triennio ed e' rieleggibile. L'Istituto matematico, oltre a collaborare col Seminario matematico-fisico-astrofisico, secondo il disposto dei successivi articoli (attuali 92, 93 e 94), ha il compito di promuovere studi e ricerche di matematica pura e applicata e di contribuire al perfezionamento scientifico e didattico dei giovani laureati.
L'amministrazione dei fondi dell'Istituto e' fatta collegialmente.
Gli atti amministrativi saranno firmati dal direttore. L'Istituto matematico e' intitolato al nome di:
"Ulisse Dini".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1951 Atti del Governo, registro n. 37, foglio n. 40. - CARLOMAGNO