Monitoring Gesetzessammlung

048U1506

IT - DPR

048U1506

Modificazioni del regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1948 n. 1506)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 luglio 1944, n. 850 , che approva il regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; Visto il decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 324 , che modifica il regolamento suddetto; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850 , e' sostituito dal seguente:
"Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, e' rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".

Art. 2

L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento gia' modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324 , e' sostituito dal seguente:
"Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi pero' hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 novembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - CORBELLINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 162. - CARLOMAGNO
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