Monitoring Gesetzessammlung

048U1420

IT - DPR

048U1420

Sospensiva dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale e telegrafica approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 novembre 1948 n. 1420)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto, il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista, la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e le telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Nelle promozioni al grado 6° di gruppo A del personale di 1ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica che si effettueranno nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde, per i funzionari che alla data del 31 dicembre 1947 abbiano posseduto l'anzianita' voluta per essere scrutinati a tale grado, dal requisito richiesto dall'ultimo comma dell' art. 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 .
I funzionari di grado 7° del gruppo A suddetto che, alla data medesima, non abbiano posseduto l'anzianita', prescritta per essere scrutinati al grado superiore, dopo maturata tale anzianita', saranno considerati, nello scrutinio al grado 6°, come forniti del requisito di cui all'ultimo comma dell'art. 9 citato anche se non abbiano prestato il periodo di servizio ivi indicato, purche' prestino lodevole servizio nell'Amministrazione provinciale, con funzioni del proprio grado o di grado superiore, da data non posteriore a quella del primo scrutinio che sara' effettuato per il grado 6° di gruppo A successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 novembre 1948 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 82. - FRASCA
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