048U1171
048U1171
Stato giuridico ed economico del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 settembre 1948 n. 1171)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 4 e 14 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 , sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sull'istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Al Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' attribuito, a tutti gli effetti, il trattamento dei funzionari di grado 2° dell'Amministrazione dello Stato. Egli ha una indennita' di rappresentanza nella misura che sara' stabilita dal Presidente della Repubblica nei modi prescritti dall' art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Art. 2
Qualora venga nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica un funzionario dello Stato, questi e' collocato fuori ruolo ai sensi dell' art. 9 della legge 9 agosto 1948, n. 1077 .
Finche' rimane in tale posizione, non puo' conseguire promozioni se non per anzianita'; peraltro, all'atto del rientro nel ruolo di provenienza, si applica nei suoi confronti la disposizione del sesto comma dell'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 .
Il presente decreto ha effetto dal 12 maggio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a By di Ollomont, addi' 4 settembre 1948 EINAUDI DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 settembre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 31. - VENTURA