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048U1043

IT - DPR

048U1043

Modificazione degli articoli 546 e 547 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1948 n. 1043)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 , che approva il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Riconosciuta la necessita' di modificare gli articoli 546 e 547 del regolamento suindicato; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Uditi i pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:

Art. 1

All' art. 546 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' aggiunto il seguente comma: "I buoni da lire mille possono essere soltanto all'ordine".

Art. 2

L' art. 547 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e' sostituito dal seguente:
"I buoni sono stampati su carta filigranata, portano impresso il suggello a secco del Ministero del tesoro, sono muniti di matrice e contromatrice e portano le indicazioni del numero progressivo per ciascuna serie e per ciascun esercizio, del capitale nominale, della somma versata per l'acquisto, della durata, della data di emissione e di scadenza, della tesoreria che ha ricevuto il versamento e di quella che deve effettuare il pagamento alla scadenza.
Nei buoni da lire diecimila ed oltre l'ammontare del capitale nominale deve risultare anche dalla filigrana.
Quelli all'ordine devono inoltre indicare la persona o l'ente a cui favore sono rilasciati ed essere firmati dal direttore generale del Tesoro o da un suo delegato.
I buoni al portatore hanno la firma a fac-simile del direttore generale del Tesoro, e all'atto dell'emissione vengono firmati dal tesoriere centrale e dal controllore capo, se rilasciati dalla Tesoreria centrale, e dal cassiere e dal capo della Sezione di tesoreria, se rilasciati dalle sezioni di Tesoreria provinciale.
I buoni del Tesoro sono distinti nelle seguenti serie:
A da L. 1.000 (limitatamente per quelli all'ordine) B " " 5.000
C " " 10.000
D " " 25.000
E " " 50.000
F " " 100.000
G " " 500.000
H " " 1.000.000
I " " 2.000.000
L " " 5.000.000
M " " 10.000.000

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1948 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 34. - FRASCA
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