Monitoring Gesetzessammlung

049U1068

IT - DPR

049U1068

Classificazione del territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano, in provincia di Gorizia, tra i comprensori di bonifica di 2ª categoria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1949 n. 1068)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Ritenuta l'opportunita' di procedere alla classifica del territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano tra i comprensori di bonifica; Considerato che detto territorio della estensione di 8670 ettari, ricade nella parte sud-occidentale della provincia di Gorizia ed e' delimitato: a nord, da una linea che parte dal ponte "9 agosto" sull'Isonzo a Gorizia, e, seguendo la strada statale n. 56, si appoggia alla ferrovia Gorizia-Udine, all'altezza del trentaduesimo chilometro; tale linea segue quindi la ferrovia fino al cimitero di Povia (esclusa la collina di Boatina, di cui segue il piede); dal cimitero di Povia la delimitazione si stacca dalla ferrovia e segue la strada Povia-Villanova, sino al ponte sull'Judrio; a ponente, dall'argine sinistro del torrente Judrio, dal ponte anzidetto fino ai pressi del cimitero di Medea dove la linea di delimitazione attraversa l'Judrio e coincide con il confine di provincia, fino all'argine sinistro del Torre, che segue fino al suo incontro con l'argine destro dell'Isonzo (esclusa la collina di Medea, di cui segue il piede); a sud, dal punto di congiunzione dei due argini del Torre e dell'Isonzo; a levante, dall'argine destro del fiume Isonzo, fino al ponte "9 agosto" in Gorizia (escluso il Monte Fortin di cui segue il piede); Sentito il Comitato speciale per la bonifica; Visto l' art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:

Articolo unico

Il territorio dell'Agro Cormonese-Gradiscano, della estensione di ettari 8670, ricadente nella parte sudoccidentale della provincia di Gorizia e delimitato come nelle premesse, e' classificato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , tra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 agosto 1949 EINAUDI SEGNI - PELLA - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 77. - FRASCA
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