049U0836
049U0836
Contingente del personale dei Lavori pubblici da collocare fuori ruolo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949 n. 836)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958 , recante disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo; Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 , convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 , contenente norme complementari a quelle dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato; Visto il regio decreto 8 giugno 1942, n. 719 , concernente disposizioni sulla posizione "fuori ruolo" dei funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici; sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti:
Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Consorzio edifici universitari in Bologna;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano;
Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano;
Istituti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Ente Acquedotti Siciliani;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Opera nazionale combattenti.
I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:
il Magistrato alle acque con sede a Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari;
i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Art. 2
Il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che puo' essere collocato fuori ruolo presso gli Enti e gli Istituti decentrati di cui al precedente articolo e' fissato in 54 unita', ripartite tra i vari gruppi e gradi giusta tabella allegata al presente decreto.
In tale contingente non sono compresi i funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base a speciali disposizioni legislative.
Art. 3
La facolta' di procedere al collocamento fuori ruolo del personale di gruppo C in applicazione del presente decreto ha carattere temporaneo: essa cessera' di avere efficacia quando gli impiegati che nella prima applicazione del presente decreto saranno collocati fuori ruolo rientreranno in ruolo o cesseranno di appartenere ai ruoli di gruppo C dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 4
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 21 aprile 1949 EINAUDI TUPINI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 novembre 1949 Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 88. - FRASCA
Allegato
Contingente del personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che puo' essere collocato fuori ruolo
Gruppo Grado Contingento
A 5° 15
A 6° 20
A 7° 7
A 8°-9° 2
B 8° 4
B 9° 1
B 10°-11° 2
C 9° 3
Totale 54
Il Ministro per i lavori pubblici
TUPINI
Il Ministro per il tesoro
PELLA