Monitoring Gesetzessammlung

051U0857

IT - DPR

051U0857

Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Berlingieri Giulio fu Pietro, in comune di Crotone (Catanzaro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 857)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 5 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di Ha. 120.76.70, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di Ha. 120.76.70, nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro.

Art. 2

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti a nord, con la strada vicinale Capo Colonna; ad est, con proprieta' di Berlingieri Giulio fu Pietro, a sud, con proprieta' di quest'ultimo, di Lucifero Antonio Arduino fu Armando, Zurlo Stanislao fu Gaetano e Berlingieri Giulio fu Pietro; ad ovest, con le proprieta' di Zurlo Stanislao fu Gaetano e di Lucifero Antonio Arduino fu Armando.

Art. 3

I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Art. 4

L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 42. - CARLOMAGNO

Elenco

COMUNE DI CROTONE (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Berlingieri Giulio fu Pietro a termini degli articoli 1 e 2 ed alla legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
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