Monitoring Gesetzessammlung

084U0535

IT - DPR

084U0535

Modificazioni allo statuto dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1984 n. 535)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 986 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 5 e' inserito il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 6. - Il consiglio di amministrazione dell'Universita', udito il parere del consiglio di facolta' ed esaminata la situazione delle strutture ed attrezzature didattiche e scientifiche disponibili, stabilisce e rende noto mediante apposito avviso ufficiale, entro il mese di marzo di ogni anno, il numero massimo di studenti da ammettere al primo corso nell'anno accademico successivo, adeguandolo alle strutture stesse e le relative modalita' di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 giugno 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 302
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