084U0510
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984 n. 510)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Considerata la necessita' di adeguare anche dal punto di vista formale, la denominazione del personale di biblioteca, in conformita' a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, concernente le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 50, relativo al corso di laurea in economia e commercio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi e' aggiunto il nuovo seguente articolo:
Art. 51. - Alla facolta' e' annessa una biblioteca. La biblioteca gestisce il patrimonio librario della facolta'.
La direzione scientifica della biblioteca e' affidata ad un direttore scientifico, coadiuvato da una commissione biblioteca, in accordo con le decisioni del consiglio di facolta' e nel rispetto delle attribuzioni del personale addetto alla biblioteca appartenente alle seguenti qualifiche funzionali:
agenti dei servizi ausiliari (IV qualifica);
assistente bibliotecario (VI qualifica);
collaboratore di biblioteca (VII qualifica);
funzionario di biblioteca (VIII qualifica).
Il consiglio di facolta' approva un regolamento della biblioteca ed un regolamento dei prestiti. Nel regolamento della biblioteca sono determinate le modalita' di costituzione della commissione biblioteca e di nomina del direttore scientifico, le modalita' di collaborazione ed i compiti rispettivi, nonche' criteri di impiego dei fondi, tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze degli istituti e l'equita' nella distribuzione delle risorse fra le varie discipline.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 1984 PERTINI FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1984 Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 195