Monitoring Gesetzessammlung

079U0882

IT - DPR

079U0882

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979 n. 882)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, dopo l'art. 101, si inseriscono le norme relative all'ordinamento degli studi della scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione che si istituisce presso la facolta' di magistero. A dette norme si attribuiscono il titolo IV e l'art. 102; conseguentemente si sposta la numerazione dei titoli e degli articoli successivi.
Titolo IV
FACOLTA' DI MAGISTERO
Scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione
Art. 102. - La durata della scuola e' di due anni.
Ad essa possono iscriversi i laureati della facolta' di magistero e di lettere.
Materie del primo anno:
pedagogia (teoria dell'educazione);
storia della pedagogia;
metodologia e didattica dell'insegnamento medio.
Materie del secondo anno:
pedagogia speciale;
psicologia;
sociologia dell'educazione.
Gli iscritti debbono inoltre scegliere tre delle seguenti materie: filosofia morale;
un esame di storia (storia antica, storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea);
sociologia;
metodologia e didattica delle lingue straniere;
auxologia;
psicologia generale.
Al termine del biennio l'iscritto deve presentare una tesi in una delle materie d'insegnamento della scuola.
L'iscritto che volesse discutere la tesi di perfezionamento sulla didattica di una disciplina compresa tra gli insegnamenti della scuola media e' tenuto a seguire il corso che, nell'ambito dell'Universita', viene svolto su quella specifica disciplina.
Tale corso e' da ritenersi sostitutivo di una delle tre materie a libera scelta.
Al termine dei corsi la scuola rilascia il diploma in scienze pedagogiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1980 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 189
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