079U0881
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Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979 n. 881)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
L'art. 31, primo comma, dello statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, relativo agli istituti annessi alla facolta' di ingegneria e' sostituito dal seguente:
Art. 31. - La facolta' di ingegneria si compone dei seguenti istituti:
disegno e composizione;
edilizia;
geologia applicata;
pianificazione territoriale;
idraulica;
topografia;
elettronica;
automatica;
informatica;
matematica;
scienza dei materiali;
scienza e tecnica delle costruzioni;
fisica generale e fisica tecnica;
macchine;
meccanica applicata;
strade e trasporti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1980 Registro n. 31 Istruzione, foglio n. 195