Monitoring Gesetzessammlung

052U0517

IT - DPR

052U0517

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Rapolla Maria Rosaria fu Vito, in comune di Venosa (Potenza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952 n. 517)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma, primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni previste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni indicati nella istanza sopra menzionata; Considerato altresi' che la sunnominata non e' stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 4 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Rapolla Maria-Rosaria fu Vito, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 1021.19.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 4

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 106. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Rapolla Maria - Rosaria fu Vito in comune di Venosa (provincia di Potenza) trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
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