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052U2825

IT - DPR

052U2825

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' della Societa' anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952 n. 2825)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa); Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Societa' anonima Azienda agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 61.15.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825 , e del 27 dicembre 1952, n. 3995 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825 , e del 27 dicembre 1952, n. 3995 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825 , e del 27 dicembre 1952, n. 3995 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 47. - PALLA ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825 , e del 27 dicembre 1952, n. 3995 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla Societa' anonima Azienda agricola di Pomata in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscolaziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre-1 dicembre 1958, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 6/12/1958, n. 295) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 novembre 1952, n. 2825 , e del 27 dicembre 1952, n. 3995 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1953, suppl. ord., e del 22 gennaio 1953, suppl. ord., in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
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