050U0516
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Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni, in comune di Cutro, di proprieta' della Societa' per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A." (S.C.I.O.V.I.E.), con sede in Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1950 n. 516)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230 ; In virtu' della delegazione concessa con l'art. 5 della legge predetta; Udito il parere, in data 13 luglio 1950, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Societa' per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Cutro (Catanzaro), della superficie di ettari 1839.97.30, nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. (Societa' per azioni Imprese e Lavori Agricoli "S.I.L.A."), con sede in Roma. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Art. 2
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti:
il primo corpo, della superficie di ettari 73.00.00: a nord, con le proprieta' di Arturi dott. Raffaele fu Francesco e di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est e a sud, con la proprieta' di Barracco Giovanni fu Luigi; ad ovest, con le proprieta' di Giliberto Gregorio fu Pasquale, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, della Prebenda dell'Arcipretura di Cutro e di Arturi dott. Raffaele fu Francesco;
il secondo corpo, della superficie d'ettari 3.45.80: a nord, con la proprieta' di Mattace Carmine fu Stanislao; ad est, con la proprieta' di Mancuso Giuseppe fu Paolo; a sud e ad ovest, con la proprieta' di Barracco Luigi di Roberto;
il terzo corpo, della superficie di ettari 1763.51.50: a nord, con il fosso Crescenti in localita', Burrone Pizzo di Fieto, con la proprieta' di Pitera' Romilda fu Antonio, di Arturi dott. Raffaele fu Francesco, di Giliberto Gregorio fu Pasquale; ad est, con la proprieta' di Barracco Giovanni di Luigi e con il limite intercomunale di Isola Capo Rizzuto, con il fosso Campolongo che e' limite con il predetto Comune; a sud, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Marina); ad ovest, con il fosso Crescenti, con la proprieta' del Demanio dello Stato (ramo Ferrovia), con la strada vicinale stazione ferroviaria di Cutro-fosso Crescenti, intercluse le proprieta' di Sestito Egidio e Sestito Egidio ed altri. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Art. 3
I terreni, di cui sopra, sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Art. 4
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addi' 25 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1950 Atti del Governo, registro n. 34, foglio n. 90. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."
Elenco
COMUNE DI CUTRO (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di S.C.I.O.V.I.E. - Societa' per Azioni Imprese e Lavori Agricoli "SILA" con sede in Roma a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 21 novembre 1959, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 28/11/1959, n. 288), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 25 luglio 1950, n. 516, in relazione agli articoli 2 e 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione beni non di proprieta' della S. p. a. Sciovie
industrie e lavori agricoli (S.I. L. A.)."