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052U3052

IT - DPR

052U3052

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Tufaroli Luciano fu Mose', in comune di Maschito (Potenza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952 n. 3052)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tufaroli Luciano fu Mose', per i terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza); Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tufaroli Luciano fu Mose', relativo ai terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 67.59.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 82. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Tufaroli Luciano fu Mose', in comune di Maschito (provincia di Potenza), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 aprile 1962, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1962, n. 110), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 29 novembre 1952, n. 3052 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953), in relazione agli artt. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e 3 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e con riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione."
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