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052U3107

IT - DPR

052U3107

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprieta' di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Gadoni (Nuoro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952 n. 3107)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; la virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 265; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dussoni Maria, fu Torquato, vedova Arangino, per i terreni ricadenti nel comune di Gadoni (provincia di Nuoro); Udito il parere, in data, 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e, 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, nei confronti di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gadoni (provincia di Nuoro), per una superficie di ettari 0.66.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma, porte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 125. - PALLA ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Dussoni Maria fu Torquato ved. Arangino Vincenzo da Aritzo; in comune di Gadoni (provincia di Nuoro), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 , decreto Presidenziale 27 aprile 1951, n. 265 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 30.04.1966, n. 105) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, nn. 2664 a 2666, e 18 dicembre 1952, nn. 3104 a 3110, in relazione all' art. 5 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , nelle parti in cui essi hanno compreso nella quota da espropriare alla signora Maria Dussoni vedova Arangino anche terreni boschivi con pendenze talmente elevate da non consentirne la trasformazione agraria".
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