052U3308
052U3308
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprieta' di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Garaguso (Matera). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952 n. 3308)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della. legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, fondiaria. -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera); Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma, degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 271.06.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della, sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. F' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 112. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco del terreni intestati alla ditta Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, ciascuno in parti uguali, in comune di Garaguso (provincia di Matera), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 dicembre 1961, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1962, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D. P. R. 18 dicembre 1952, n. 3308, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto ha incluso
nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."