052U1133
052U1133
Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1952 n. 1133)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo in data 15 maggio 1946, n. 455 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 8
Gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 2, lettera a), sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze con le modalita' ed i limiti indicati nel presente articolo, le situazioni periodiche, i bilanci e gli altri dati concernenti la propria attivita'.
Gli istituti e le aziende di credito che non operino esclusivamente nella Regione ma che abbiano in essa sedi o filiali sono tenuti a trasmettere all'Assessorato delle finanze, negli stessi modi e limiti indicati, le situazioni periodiche e gli altri dati concernenti l'attivita' delle sedi e filiali siciliane.
Le situazioni periodiche, i bilanci e i dati debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti periodicamente prodotti alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate.
Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Assessorato delle finanze, circa gli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, sono tutelati dal segreto di ufficio, anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133 , ad eccezione dell'articolo 8, che sara' abrogato a seguito del perfezionamento dell'accordo tra la Banca d'Italia e l'assessorato regionale dell'economia previsto dall'articolo 3, comma 2".
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 ))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 2012, N. 205 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 7. - FRASCA