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052U1150

IT - DPR

052U1150

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (Potenza). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952 n. 1150)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lauridia Michele fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza); Udito il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Lauridia, Michele fa Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Venosa (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 142.21.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno
incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno
incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno
incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((2)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1952 Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 49. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno
incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Lauridia Michele fu Vincenzo, in comune di Venosa (provincia di Potenza), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1953, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'Errata-Corrige in G.U. 15/06/1955, n. 136, ha disposto la seguente modifica al presente Elenco:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 31 marzo 1965, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 03/04/1965, n. 85), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150 , 14 maggio 1952, n. 517 , e 6 settembre 1952, n. 1492 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualita' demaniale."
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