052U3480
052U3480
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (Taranto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3480)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della, Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 . n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della, legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto); Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare Dominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Mirabella Maria-Consiglia di Alberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 3.69.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 116. - PALLA ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".
Allegato 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Mirabella Maria Consiglia di Alberto, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 marzo-4 aprile 1960, n. 17
(in G.U. 1a s.s. 09/04/1960, n. 88) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 19 novembre 1952, n. 2308 , e del 27 dicembre 1951, n. 3480 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , ed in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto hanno posto a base del calcolo della proprieta' le variazioni in aumento disposte dall'Ufficio tecnico erariale con provvedimento del 15 marzo 1950".