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052U3440

IT - DPR

052U3440

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Addario Chieco Giulio fu Francesco, in comune di Spinazzola (Bari). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3440)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 3950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 811, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtu' della delegazione concessa, dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari); Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Addario Chieco Giulio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Spinazzola (provincia di Bari), per una superficie di ettari 45.31.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440 , in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440 , in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nel precedente art. 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440 , in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corta dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio n. 76. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440 , in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Addario Chieco Giulio fu Francesco in comune di in comune di Spinazzola (provincia di Bari), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 11 marzo 1961, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 18/03/1961, n. 70) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3440 , in relazione alle leggi 21 ottobre 1950, n. 841, e 12 maggio 1950, n. 230 , e in riferimento all' art. 76 della Costituzione , in quanto ha compreso nell'espropriazione particelle non appartenenti all'intestatario del foglio catastale".
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