052U3679
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Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per ia riforma fondiaria - di terreni di proprieta' della Societa' Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e Compagni, accomandita semplice, con sede in Roma (S.A.I.M.). in comune di Montalbano Jonico (Matera). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3679)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della. Societa' agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S.A.I.M.), per i terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera); Considerato che la sunnominata Societa' ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in, data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti della Societa' agricola industriale meridionale C. De Martino e compagni, accomandita semplice con sede in Roma (S. A. I. M.); relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), della superficie di ettari 14598.03.38 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 1198.03.38, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Art. 4
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2, unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a' Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 72 foglio n. 119. PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla Societa' Agricola Industriale Meridionale C. De Martino e C., in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla Societa' Agricola Industriale Meridionale, De Martino e C. (S.A.I.M), in comune di Montalbano Jonico (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria ( art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 marzo 1961, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 01/04/1961, n. 83) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3679 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e alla tabella allegata, e in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione , in quanto l'espropriazione e' stata diretta contro soggetto privo di diritto enfiteutico in relazione ai terreni espropriati".