052U1400
052U1400
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Beltrami Maria fu Cleomene, in comune di Pomarance (Pisa). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1952 n. 1400)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Beltrami Maria fu Cleomene, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Beltrami Maria fu Cleomene relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 78.88.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 96. - CARLOMAGNO ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Beltrami Maria fu Cleomene, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1398 e del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1400 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si e' in essi tenuto conto del dati del nuovo catasto entrato inattuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi e' stato eccesso di espropriazione."