052U1397
052U1397
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Barabino Vincenzo fu Giacomo, in comune di Orbetello (Grosseto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 settembre 1952 n. 1397)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vincenzo fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabino Vincenzo fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 22.76.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 settembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 55. - CARLOMAGNO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabino Vincenzo fu Giacomo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 marzo 1962, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 24/03/1962, n. 78), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 6 settembre 1952, n. 1397 , in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto ha compreso nella espropriazione terreni che non appartenevano a Barabino Vincenzo."