Monitoring Gesetzessammlung

052U3838

IT - DPR

052U3838

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (Roma). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3838)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma); Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie di ettari 191.12.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 126.18.20, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Art. 3

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 64.94.00. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 8 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio 22. - PALLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Allegato 1

ALLEGATO N. 1
Elenco del terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (provincia di Roma), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".

Allegato 2

ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino ( art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 16 novembre 1960, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 19/11/1960, n. 284) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, nn. 3838 e 3839 , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 21 gennaio 1953, n. 16, in relazione agli artt. 4 e 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione ".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht