052U3829
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Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3829)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233-300 e Vittorio per 67-300, fratelli fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetti del presente decreto; Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nei comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 299.49.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953 ), in relazione all' art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all' art. 4 della legge n. 841 del 1950 , e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953 ), in relazione all' art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all' art. 4 della legge n. 841 del 1950 , e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953 ), in relazione all' art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all' art. 4 della legge n. 841 del 1950 , e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio 13. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953 ), in relazione all' art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all' art. 4 della legge n. 841 del 1950 , e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Allegato 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Paltrinieri Antonio, Luciano e Vittorio, fratelli fu Augusto, comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 23 maggio 1964, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 30/05/1964, n. 132), ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3829 (pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 16 del 21 gennaio 1953 ), in relazione all' art. 4 della legge n. 230 del 1950 e all' art. 4 della legge n. 841 del 1950 , e con riferimento agli
artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."