052U3790
052U3790
Trasferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, in comune di Ravenna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3790)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna); Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 2563.77.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790 , in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790 , in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790 , in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 70, foglio 149. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790 , in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti produttivi."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldi Luigi e Giuseppe, fratelli di Antonio, per le rispettive quote di una meta' per ciascuno (piani n. 2836/1 e 284), in Ravenna, trasferiti in proprieta' per l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 89 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 15 luglio 1969, n. 133 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1969, n. 179), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del D.P.R.27 dicembre 1952, n. 3790 , in quanto risulti che, per la formazione del piano di espropriazione contro Luigi e Giuseppe Baldi di Antonio, sono state comprese nella consistenza zone di immodificabile sterilita', non suscettive di trasformazione fondiaria o agraria, e non sono state detratte, ai fini del calcolo del reddito medio, tutte le zone che fossero in fatto incolti
produttivi."