052U3975
052U3975
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (Grosseto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3975)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Bernardino, fu Andrea (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio dei Fucino, nei confronti di Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 370.48.31, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati ai presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Art. 2
I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 228.54.48, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Art. 4
Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo; di complessivi ettari 11.93.83. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Art. 5
L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 154. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15 novembre 1949."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 , decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15
novembre 1949."
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino ( articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 febbraio-9 marzo 1967, n. 21 (in G.U. 1a s.s. 11/02/1967, n. 38), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3975 , in quanto vi siano comprese zone di terreno non appartenenti all'espropriando alla data del 15
novembre 1949."