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052U1764

IT - DPR

052U1764

Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 ottobre 1952 n. 1764)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 60; Visto il piano particolareggiato, di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa); Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, Paolo, fratelli fu Pier Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 11.18.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953 ; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953 ; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952 , in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949."

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953 ; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953 ; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952 , in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949."

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953 ; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953 ; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952 , in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949."

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 60, foglio n. 65. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953 ; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953 ; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952 , in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone, successivamente al 15 novembre 1949."

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Inghirami Ennio, Gino, Iacopo, e Paolo, fratelli fu Pier Nello, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 28 gennaio 1965, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 30/01/1965, n. 26), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2714, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1953 ; 27 dicembre 1952, n. 3895, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1953 ; 3 ottobre 1952, nn. 1763 e 1764, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 3 dicembre 1952 , in quanto per la formazione dei piani di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nelle zone,
successivamente al 15 novembre 1949."
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