Monitoring Gesetzessammlung

051U0807

IT - DPR

051U0807

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Del Monte Chiara fu Michele, in comune di Irsina (Matera). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951 n. 807)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67; Considerato che la sig.ra Del Monte Chiara fu Michele ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere e) e d) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata; Udito il parere, in data 7 agosto 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - per i terreni ricadenti nel comune di Irsina (provincia di Matera), della superficie di Ha. 146.35.93, nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente designati nell'elenco unito al presente decreto, sono trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".

Art. 4

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante, del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Gressoney, addi' 30 agosto 1951 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 settembre 1951 Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 75. - CARLOMAGNO ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".

Elenco

COMUNE DI IRSINA (Matera)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Del Monte Chiara fu Michele vedova Amato a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e D. P. 7 febbraio 1951, n. 67
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 13-25 maggio 1957, n. 59 (in G.U. 1a s.s. 29/5/1957, n. 136) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 807 e 839 del 31 agosto 1951 , in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e nell'art. 20, ultimo comma, della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , in quanto essi non hanno fatto salve, in sede di determinazione della quota da scorporare, alienazioni poste in essere entro il termine stabilito dall' art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , ed ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per la costituzione della piccola proprieta' contadina, ratificato dalla legge 22 marzo 1950, n. 144 ".
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