052U1827
052U1827
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprieta' Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, in comune di Taglio di Po (Rovigo). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952 n. 1827)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo); Udito il parere, in data 20 agosto 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata, a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 71.45.42, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ".
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ".
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ".
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 136. - PALLA -------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ".
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Cavallarin Giulietta-Margherita fu Luigi (piano n. 204/1), in comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69 .
Parte di provvedimento in formato grafico
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 13 luglio 1960, n. 57 (in G.U. 1a s.s. 16/07/1960, n. 174) ha disposto "l'illegittimita' costituzionale del decreto 26 ottobre 1952, n. 1827(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 6 dicembre 1952), in quanto nell'espropriazione nei confronti della signora Cavallerin Margherita ha tenuto conto di variazioni dei dati catastali, apportate di ufficio nel 1945, ma notificate il 26 novembre 1952, in relazione all' art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , contenente norme per la trasformazione, bonifica e assegnazione dei terreni ai contadini, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ".