052U1860
052U1860
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, in comune di Pomarance (Pisa). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952 n. 1860)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, di parti uguali per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa); Visto il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bianchini Fidia e Rodolfo fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 48.91.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella. Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1952 Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 152. - PALLA ------------------ AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1.
Elenco dei terreni intestati alla ditta Bianchini Fidia e Rodolfo Giovanni, in parti uguali, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1050, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1))
------------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 30 aprile-14 maggio 1968, n. 41 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1968, n. 127) ha dichiarato l'illegittimita' " costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1860 , in quanto, per la formazione del piano di espropriazione contro Bianchini Marisa ed altri, sono stati assunti, ai fini del computo della consistenza della proprieta', i dati del nuovo catasto, non ancora in vigore nella zona, alla data del 15 novembre 1949, ed in quanto risulti dagli ulteriori accertamenti che vi e' stato eccesso di espropriazione."