052U4385
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Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprieta' di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, in comune di Grosseto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952 n. 4385)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto); Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta de Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricasoli Firidolfi Eleonora, fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 168.29.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953 ), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953 ), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953 ), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 90. - PALLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953 ), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione."
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricasoli Firidolfi Eleonora fu Giovanni, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 , decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66 .
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 9 giugno 1961, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1961, n. 148) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre 1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953 ), in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 2, n. 1, della legge 2 aprile 1952, n. 339 , e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione."