051U0863
051U0863
Trasferimento in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila di terreni di proprieta' di Barracco Roberto fu Luigi, in comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1951 n. 863)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della costituzione della Repubblica; Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 16 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtu' della delegazione concessa con l' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; Udito il parere, in data 5 giugno 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma dell' art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), della superficie di Ha. 79.83.90, nei confronti di Barracco Roberto fu Luigi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Opera per la valorizzazione della Sila, per i terreni ricadenti nel comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), dello superficie di Ha. 79.83.90, nei confronti di Barracco Roberto fu Luigi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951 , in relazione all' art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Art. 2
E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Opera per la valorizzazione della Sila, dei terreni, di cui al precedente art. 1, confinanti:
il primo corpo, della superficie di Ha. 44.07.20, a sud, con la proprieta' Barracco Alfonso fu Enrico e la strada vicinale Sant'Anna; ad est, con la proprieta' di Barracco Alfonso fu Enrico; ad ovest, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a nord, con i limiti intercomunali di Cutro e con la proprieta' di Barracco Roberto fu Luigi;
il secondo corpo, della superficie di Ha. 0.47.60, a sud-est, con la proprieta' di Barracco Alfonso fu Enrico; ad ovest, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a nord con la strada vicinale Sant'Anna;
il terzo corpo, della superficie di Ha. 35.29.10, ad est, con la provinciale dalla stazione ad Isola Capo Rizzuto; a sud, con la proprieta' di Barracco Alfonso fu Enrico; a nord-ovest, con la provinciale Sant'Anna. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951 , in relazione all' art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Art. 3
I terreni di cui sopra sono trasferiti in proprieta' all'Opera per la valorizzazione della Sila. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951 , in relazione all' art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Art. 4
L'elenco dei terreni, compresi nel piano di espropriazione di cui all'art. 1, con l'indicazione dell'indennita' offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ((1))
Il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 43, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951 , in relazione all' art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a Roberto Barracco."
Elenco
COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTTO (Catanzaro)
Elenco dei terreni espropriati nei confronti di Barracco Roberto fu Luigi a termini degli articoli 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 9 marzo 1959, n. 10 (in G.U. 1a s.s. 14/03/1959, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica n. 863 del 12 agosto 1951 , in relazione all' art. 4 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione , in quanto nello scorporo ha compreso terreni che non appartenevano a
Roberto Barracco."